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Articolo 1392 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forma della procura

Dispositivo dell'art. 1392 Codice Civile

La procura(1) non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere(2)(3).

Note

(1) La procura è un negozio unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.) con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa deve essere tenuta distinta dal negozio che giustifica l'attribuzione del potere che può essere, tra gli altri, un mandato (1704 c.c.). Ad esempio, se Tizio incarica l'avvocato Caio di assumere in giudizio la difesa del figlio Sempronio, tra Tizio e Caio viene stipulato un contratto di mandato mentre è Sempronio a conferire a Caio la procura.
Sul piano del contenuto, la procura può essere generale, se riguarda tutti gli affari di un dato soggetto, o speciale, se riguarda un preciso affare.
(2) Sul piano formale la procura può essere espressa (oralmente o per iscritto) o tacita (per comportamenti concludenti).
(3) E' discusso se la forma per relationem operi solo se una determinata forma sia imposta dalla legge (1350, 1351 c.c.) o anche nel caso di forma volontaria (1352 c.c.).

Ratio Legis

La procura consente ad un soggetto di farsi rappresentare da un altro nel compimento di un atto giuridico e, pertanto, costituisce presupposto formale di esplicazione del potere del rappresentante: ciò giustifica la necessità che essa abbia la medesima forma del negozio da concludere.

Spiegazione dell'art. 1392 Codice Civile

La disputa circa la forma della procura nella precedente legislazione

L'atto di conferimento del potere di rappresentante deve essere fatto manifesto a chi tratta con lui; diversamente il rappresentante agirà in proprio nome (cfr. sopra n. 2). Ora l'esistenza della rappresentanza risulta ordinariamente dall'atto di investitura del potere concesso al rappresentante, quale la procura (cfr. sopra n. 3), che può essere conferita anche attraverso lettere circolari ai clienti, o altri mezzi di pubblicità; ma può desumersi tacitamente anche dalle circostanze, obbiettive o subbiettive, che accompagnano la conclusione del negozio, quali precedenti rapporti di affari, il luogo ove si contratta, come la posizione assegnata al preposto nel negozio del principale.

Dal principio che l'atto di conferimento del potere di rappresentanza dev'esser noto al terzo che tratta col rappresentante, perché il terzo sappia che gli effetti del negozio nascono per il rappresentato, un'autorevole dottrina avea desunto che quell'atto deve rivestire la stessa forma che è richiesta dalla legge per il negozio concluso dal rappresentante: se questo ha bisogno di forma scritta, o addirittura di forma pubblica, anche l'atto che investe del potere di rappresentanza deve essere rivestito, rispettivamente, di forma scritta, o di forma pubblica. Né contro siffatta tesi varrebbe osservare che il rappresentante emette una propria dichiarazione di volontà e non è semplice mezzo di trasmissione della volontà altrui, per il che basta che quella sia manifestata nella forma prescritta dalla legge. Perché è anche vero che la dichiarazione del rappresentante non basta, per sè sola, a produrre effetti nella sfera giuridica di altri, essendo necessaria a tale scopo la volontà di essere rappresentato; quindi deve risultare nella stessa forma legale non solo la volontà del rappresentante, ma anche quella del rappresentato che gli ha conferito il potere. Perciò, nella dottrina e nella giurisprudenza, in cui la quistione fu sollevata rispetto al mandato, era dominante l'opinione che il mandato, per ciò che riguarda i rapporti tra mandante e mandatario, potesse esser fatto in qualunque forma, mentre per i rapporti con i terzi dovesse avere la stessa forma voluta dalla legge per il contratto concluso in virtù del mandato.

Ma contro siffatto insegnamento insorgevano altri scrittori che, a fondamento del loro assunto, adducevano proprio l'argomento sopra accennato: il rappresentante presta la sua volontà nella conclusione dell'affare, e però per la validità del contratto è sufficiente che questa volontà sia manifestata nelle forme imposte dalla legge per quel contratto. La esistenza di una conforme volontà del rappresentato è un presupposto del contratto concluso dal rappresentante, ma è fuori di esso; quindi, allorché la legge impone per un contratto una data forma solenne, questa esigenza è soddisfatta quando l'atto stipulato dal rappresentante osserva questa forma, e non si deve estendere all'atto preliminare anteriore, con cui fu concesso il potere di rappresentanza.

Quest'ultima opinione fu espressamente accolta dal codice civile tedesco, che al § 167 testualmente dispone: «Non occorre che la procura sia concessa nella forma prescritta pel negozio giuridico che ne forma l'oggetto». Ma la nuova legge italiana si attenne precisamente alla dottrina opposta.

Già nel R. D. L. 7 gennaio 1926, n. 12, si prescrisse la forma scritta del mandato nelle compravendite di immobili concluse dopo la sua pubblicazione, concedendosi, per motivi di opportunità, una sanatoria per quelle anteriormente concluse in base a mandato non rivestito della forma scritta. Ma, per quanto concerne la procura, si generalizza il sistema con la norma dell'art. 1392, che, per ogni caso, impone per quella la forma prescritta per il contratto che il rappresentante va a concludere.

Precetto analogo a quello dell'art. 1392 può riscontrarsi nell'articolo 1351 cod. civ., in cui si sancisce che «il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo» (cfr. pure articoli 1399, e 1403 cod. civ., il quale ultimo però impone la forma usata sul contratto principale: cfr. in prosieguo l'illustrazione sul citato art. 1403).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

257 Con formula più concisa di quella adottata nell'articolo 33 progetto del 1936 ho dichiarato nell'art. 276 che la procura non ha effetto se non è conferita mediante le forme prescritte dalla legge per il contratto che il rappresentante deve concludere: ciò vuol significare che la maggiore solennità convenuta dalle parti per un negozio che la legge assoggetta a un minore formalismo, non impone di seguire anche per la procura la formalità più rigorosa.

Massime relative all'art. 1392 Codice Civile

C. giust. UE n. 28803/2019

E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.

Cass. civ. n. 11737/2018

L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014).

Cass. civ. n. 2242/2016

La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012).

Cass. civ. n. 20345/2015

L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.

Cass. civ. n. 14808/2014

La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto.

Cass. civ. n. 22234/2009

Il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura, sia come facoltizzazione implicita in un altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia indirizzata alla controparte, o comunque destinata ad esserle resa nota, con la quale si autorizza un atto altrui di disposizione, assumendo in anticipo su di sé le conseguenze che ne deriveranno; pertanto, con tale autorizzazione, l'autorizzante immette preventivamente nella propria sfera, appropriandosene, l'assetto che verrà dato ai propri interessi dal rappresentante nei confronti della controparte.

Cass. civ. n. 12488/2007

Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere. Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che il dominus manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante.

Cass. civ. n. 7640/2005

In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attività negoziale per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l'esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell'atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare, ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l'altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l'eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza.

Cass. civ. n. 8198/1997

La disposizione dell'art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo ad probationem (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l'invalidità della procura.

Cass. civ. n. 3225/1995

È ammissibile la negotiorum gestio anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del dominus trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 c.c., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e dominus, onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del gestore non può rivolgersi al dominus.

Cass. civ. n. 1365/1989

Poiché per il disposto dell'art. 1392 c.c. la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all'utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l'esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura.

Cass. civ. n. 5828/1984

La norma dell'art. 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere logicamente interpretata, in aderenza alla lettera della legge, in modo restrittivo, nel senso che è riferibile soltanto ai negozi per i quali la legge prescrive ad substantiam o ad probationem una particolare forma e non anche all'ipotesi in cui sono state le parti ad adottare la specialità della forma per un negozio che la legge assoggetta invece a minore formalismo. Pertanto, l'esistenza del potere di rappresentanza, quando non sia richiesta la forma scritta, può dedursi anche da fatti univoci e concludenti.

Cass. civ. n. 1787/1983

Nel caso di forma scritta richiesta ad substantiam, la volontà deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta (art. 1392 c.c.). Pertanto, non può valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.

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relative all'articolo 1392 Codice Civile

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ANDREA P. chiede
sabato 01/05/2021 - Sardegna
“Citato in giudizio dai coeredi per la divisione di un terreno, non vorrei costituirmi direttamente in tribunale, né trattare direttamente con l’avvocato che mi dovrà rappresentare in giudizio. Invece, vorrei dare ai miei due figli una procura ad agire in mia rappresentanza per incaricare e trattare con l’avvocato. Mi chiedo quindi:

1. È possibile procedere come desidero?

2. Se è possibile, quale sarebbe la forma più semplice ed economica per conferire la procura ad agire in mia rappresentanza ai miei figli (scrittura privata, autentica firma, delega notarile, etc)?

3. Nella stessa eventualità, diventerebbe questa mia posizione di rappresentato dai figli un fatto palese alle controparti in causa?

Ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 04/05/2021
Procedere nel modo indicato nel quesito è assolutamente possibile in quanto non si tratta di atti personalissimi.
Pertanto, la risposta alla prima domanda deve intendersi affermativa.
Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 1387 e seguenti del codice civile in materia di rappresentanza.
Come statuito espressamente dalla predetta norma, il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Il mezzo con si attribuisce tale potere è la procura.
Questa può essere generale o speciale: con la procura speciale si conferisce al rappresentante il potere di agire soltanto per uno specifico affare determinato; la procura generale, invece, riguarda uno o più atti (di ordinaria o straordinaria amministrazione).
Come stabilito dall’art. 1392 c.c., la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Ciò posto, nella presente vicenda si potrà pertanto conferire una procura speciale in favore dei due figli.
Per quanto riguarda la forma, in risposta alla seconda domanda contenuta nel quesito, poiché i rappresentanti dovrebbero soltanto sottoscrivere a loro volta una procura alle liti (che non è un atto pubblico) in favore dell’avvocato che dovrà costituirsi in giudizio, riteniamo che possa essere sufficiente una procura tramite scrittura privata autenticata.
La soluzione più economica sarà farsi autenticare la firma presso un segretario comunale (altrimenti si dovrà fare presso un notaio, con un maggiore esborso economico).
Altrimenti, tralasciando l’aspetto economico, si potrebbe valutare anche di rilasciare una procura notarile.

Da ultimo, in risposta alla terza domanda contenuta nel quesito, la circostanza di rilasciare la predetta procura ai figli verrà sicuramente conosciuta dalle controparti in causa dal momento che l’avvocato nella comparsa di costituzione dovrà allegare la procura alle liti nonché la procura a monte da Lei rilasciata. Ciò in quanto, in mancanza, verrebbe eccepita dalla controparte una carenza di legittimazione passiva a costituirsi in giudizio.