(massima n. 1)
Le parti stipulanti un contratto di cessione di azienda, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono concordare sul differimento dell'efficacia del contratto a un momento successivo alla stipula, anche per quanto concerne i rapporti di lavoro, purché ciò non comporti violazione di norme imperative, come l'art. 1376 c.c.