Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19740 del 17 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le parti stipulanti un contratto di cessione di azienda, nell'esercizio della loro autonomia privata, possono concordare sul differimento dell'efficacia del contratto a un momento successivo alla stipula, anche per quanto concerne i rapporti di lavoro, purché ciò non comporti violazione di norme imperative, come l'art. 1376 c.c.

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