Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 255 del 7 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di vendita ad effetti reali, una volta concluso il contratto, l'acquirente ottiene immediatamente sia la proprietą sia il possesso giuridico del bene, anche in assenza di consegna materiale, obbligando il venditore a trasferire il possesso materiale del bene.

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