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Articolo 1211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Dispositivo dell'art. 1211 Codice Civile

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale [1209] o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale(1) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; 529 ss. c.p.c.] e a depositarne il prezzo [2797](2)(3).

Note

(1) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(2) Art. così modificato ai sensi dell'art. 150, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) In questo caso si realizza un'ipotesi di modifica legale dell'oggetto dell'obbligazione.

Ratio Legis

La norma tutela il debitore dal pregiudizio economico che può subire nel periodo che va dall'offerta di adempiere. La tutela è importante poichè questo periodo può essere molto lungo, come nel caso in cui all'offerta di adempimento segua il giudizio di convalida.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

93 IL deposito può essere fatto anche nel caso di infruttuoso esito dell'offerta per intimazione (art. 106).
Se il debito non è di danaro, il debitore può, però, anziché depositare la cosa dovuta, farsi autorizzare dal giudice a venderla ai pubblici incanti (art. 107). L'autorizzazione presuppone che la cosa offerta non possa essere conservata o sia facilmente deperibile o sia di dispendiosa custodia: a seguito di detta vendita il debitore, previo avviso al creditore, depositerà il prezzo ricavato. La disposizione, che è nuova, così rispetto al codice civile come riguardo al progetto della Commissione reale, deriva da analoghe norme vigenti in materia di sequestro, ed è integrata con l'attribuzione al giudice del potere di consentire la vendita al prezzo corrente a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti, ove la cosa abbia un prezzo di borsa o di mercato: qui si è avuto presente il principio dell'art. 69 cod. comm.

Massime relative all'art. 1211 Codice Civile

Cass. civ. n. 267/2013

In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato.

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