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Articolo 1214 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Offerta secondo gli usi e deposito

Dispositivo dell'art. 1214 Codice Civile

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso(1) anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato(2).

Note

(1) La norma non chiarisce se gli usi cui fa riferimento siano quelli normativi (art. 8 delle preleggi) o quelli della pratica commerciale.
(2) E' discusso se l'offerta secondo gli usi costituisca un'offerta alternativa a quella solenne quanto agli effetti da produrre (1207 c.c.), fermo restando che questi sono posticipati al momento del deposito, ovvero sia idonea a produrre solo la mora del debitore (1219 c.c.). La collocazione della norma nella sezione relativa alla mora del creditore e la sua formulazione letterale, che si limita a parlare di "effetti della mora", sembrano indurre a ritenere valida la prima interpretazione.

Ratio Legis

Il debitore è libero di scegliere se fare un'offerta solenne o un'offerta secondo gli usi, fermo restando che solo la prima, circondata, appunto, da una serie di garanzie, può produrre la mora nel momento in cui è fatta. Nell'offerta secondo gli usi, invece, la mora presuppone almeno il deposito come atto formale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 1214 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco D. M. chiede
martedì 29/04/2014 - Lazio
“Buongiorno, sono parte acquirente in un preliminare per l’acquisto di un appartamento stipulato nel 2009 e trascritto dal notaio nel 2012 dopo il verificarsi di molteplici impedimenti, non imputabili a me, che hanno impedito di volta in volta la stipula del definitivo. L’ultimo contratto trascritto (sempre relativo allo stesso oggetto d’acquisto) stabiliva un termine essenziale nel 2013 entro il quale rogitare, purtroppo superato (di comune accordo) sempre per impedimenti dovuti al venditore. L’ultimo appuntamento stabilito era il 31 dicembre 2013. Da quest’ultima data ad oggi ho formalmente chiesto al venditore i documenti necessari al mio notaio per poter stipulare l’atto, ma non ho mai ottenuto risposta scritta e il proprietario continua a prendere tempo. Ciò premesso Il quesito è il seguente: tenuto conto che
− dal 2010 sono stato immesso nel possesso materiale dell’immobile presso il quale attualmente vivo con la mia famiglia;
− il mio obiettivo non è chiedere il doppio della caparra confirmatoria ma ottenere l’appartamento che ho già quasi interamente pagato (dal 2009 ad oggi ho versato a titolo di caparre confirmatorie il 90% del dovuto) ;
è possibile ottenere una sentenza che produca gli effetti dell’atto non concluso trattenendo il restante 10% dovuto per l’acquisto a titolo di risarcimento del danno subito?
Se si qual è la procedura che devo seguire?
Grazie.”
Consulenza legale i 05/05/2014
Quando la parte promittente venditrice in un preliminare di compravendita immobiliare risulta inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, il promissario acquirente ha il diritto di chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per far ciò, dovrà introdurre un giudizio civile ordinario.
L'art. 2932 del c.c., che prevede tale diritto in favore della parte non inadempiente, sancisce che, se si tratta di "contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile".
Si richiede, quindi, che chi chiede in giudizio l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. debba - se la prestazione è già esigibile al momento della domanda giudiziale - offrire tale prestazione alla controparte.
La giurisprudenza ha però chiarito che l'offerta non deve essere necessariamente quella reale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., ma che è sufficiente la manifestazione della volontà di pagare il prezzo residuo esplicitata nel corso del giudizio ("In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all’art. 2932, secondo comma, c.c. – che subordina l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell’offerta della controprestazione – non richiede che l’offerta sia reale o per intimazione, ex artt.1208 e 1209 cod.civ. e, in definitiva, un’offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l’offerta della prestazione formulata con l’atto di citazione del promissario acquirente sottoscritto dal procuratore", Cass. civ., sez. II, 23.12.2010, n. 26011).

Quanto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento, la relativa domanda può essere formulata nello stesso atto di citazione con il quale si chiede l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.
Attenzione: non è possibile chiedere che il giudice accerti l'avvenuta compensazione tra il residuo del prezzo e il risarcimento del danno. Difatti, ai sensi dell'art. 1243 del c.c., primo comma, la compensazione opera solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. L'importo dovuto per il risarcimento del danno non è liquido né esigibile fino a che non sopraggiunga una sentenza che ne accerti la debenza al danneggiato e il quantum.
Pertanto, nell'atto di citazione si dovrà offrire la prestazione residua (il 10% del prezzo) e poi chiedere il risarcimento del danno, da liquidarsi in somma pari alla parte di prezzo ancora da versare. Il giudice - se reputerà fondata la domanda di risarcimento del danno - non ha alcun obbligo di liquidarlo in un importo esattamente pari al residuo da saldare, ma può liquidare anche un importo minore (o maggiore, se l'attore lo chiede e fornisce adeguata prova).
Il giudice potrà poi, in sentenza, compensare i due crediti (con decorrenza dalla pubblicazione della pronuncia), in quanto il codice civile prevede che, se il debito opposto in compensazione (risarcimento del danno) non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice possa dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente (art. 1243, secondo comma, c.c.): si parla in tal caso di "compensazione giudiziale".