Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19958 del 30 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda proposta ai sensi dell'art. 427, secondo comma, secondo inciso, cod. civ. e la domanda proposta ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ. presentano l'identico "petitum" di annullamento del contratto, ma diversi sono i fatti costitutivi dell'una e dell'altra, cioč le rispettive "causae petendi", e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se con l'atto introduttivo del giudizio, a fondamento della domanda di annullamento del contratto, sia stata dedotta l'incapacitą naturale del contraente, non interdetto, costituisce "causa petendi" del tutto nuova, che comporta novitą della domanda, l'incapacitą legale provvisoria, per essere gią stato nominato un tutore provvisorio alla data di stipulazione del contratto, incapacitą legale divenuta definitiva a seguito della sentenza di interdizione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Trieste, 14/07/2006).

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