(massima n. 1)
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell' interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell' interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialitą, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione pił confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Nel caso concreto, l'aver conferito al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione negli ambiti sopra indicati, in accoglimento di un'istanza del padre del minore, č stato, come detto, ritenuto misura conforme al miglior interesse del minore, come provvedimento relativo alla mera attuazione delle decisioni di indirizzo, che sono adottate da entrambi i genitori. Infine, per quanto esposto, la critica relativa alle modalitą di frequentazione dei minore č inammissibile, in quanto del pari diretta a formulare un apprezzamento di fatto sui presupposti dell'affido condiviso).