1. (1)Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:
- a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l'assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
- d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali;
- e) lo statuto prevede con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
- f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
- g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
- h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell'incarico del liquidatore;
- i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41 bis, comma 3, lettera c), e 41 ter, comma 2, lettera b).
2. Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.
3. In deroga all'articolo 2453 del codice civile, la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.
4. Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
5. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l'articolo 35 bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.
6. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell'attività di gestione collettiva ai sensi dell'articolo 35 novies 1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
7. Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l'attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.
8. Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d'Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall'articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 ter. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all'articolo 7 ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile.
10. Si applicano gli articoli 35 novies 3, 35 novies 4, 35 novies 5 e 35 novies 6.







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