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Diritto processuale penale -

L'immediatezza ed il principio di immutabilitą fisica del giudice

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi della Campania
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro esamina due principi del processo penale che sono strettamente legati e la cui salvaguardia è ad oggi in gran parte rimessa alla ragionevolezza del legislatore e dell’organo decidente, ovvero l’immediatezza e l’immutabilità fisica del giudice. In particolare, si procede all’indagine del loro modo di operare nel processo, si verifica che cosa intendono assicurare, perché il giudice che ha partecipato all'istruttoria dibattimentale deve essere lo stesso che deciderà la causa, quali sono i principi prevalenti che ne dovrebbero sempre comportare il sacrificio, si individuano le possibili deroghe e si analizza il trascorrere del tempo nel processo, non solo come fattore capace di aumentare le probabilità che si verifichi una causa che comporti il mutamento del giudice, ma anche come elemento in grado di frapporsi tra l’organo decidente e la valutazione della prova, generando una mediazione che, a causa dell’erosione del ricordo, può comportare la stessa conseguenza che deriva dall’interposizione della scrittura, ossia il sacrificio dell’immediatezza.
Si dà altresì luce ad un grave problema del processo penale ovvero l'abuso del diritto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quale unico presidio disponibile ad oggi per assicurare il rispetto dell’immediatezza e dell’immutabilità fisica del giudice. Più specificamente questo problema viene esaminato sulla scorta della nuova definizione dell’immediatezza effettuata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, procedendo alla valutazione degli aspetti critici di un differente modo di operare dei principi in esame e quindi si immagina una loro caratterizzazione assolutistica che se così concepita genererebbe una situazione per la quale il rispetto dell’immutabilità fisica in nome del contraddittorio supererebbe la naturale esigenza di protezione della collettività scontrandosi con il principio di effettività, infatti il voler assicurare incondizionatamente una decisione emanata subito dopo lo svolgimento delle attività dibattimentali dallo stesso giudice che vi ha partecipato, finirebbe per generare una situazione paradossale per la quale tale decisione non potrebbe mai più avere luogo.
È per questo che, avvallandosi la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - che riconosce la necessità che il principio d’immediatezza debba essere sottoposto a ragionevoli deroghe, nonostante esso garantisca una maggiore affidabilità epistemologica grazie all’osservazione diretta del comportamento dei testi - si dimostra che i principi in esame vengono spesso sacrificati da principi prevalenti non ben individuati ponendo deroghe non sempre ragionevoli al fine di impedire un uso strumentale dell’istituto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, al verificarsi del mutamento del giudice, diretto alla ripetizione degli atti unicamente per ottenere la prescrizione del reato. La ragionevole durata del processo è valutata come una delle eccezioni principali alla regola che pone la necessaria identità tra giudice dell’istruttoria e quello chiamato a decidere ma allo stato attuale mancando fondamenti normativi le singole deroghe non appaiono certe e il giudice quante volte non accoglie la richiesta di rinnovazione degli atti, per evitare la prescrizione del reato, ancora una volta, sacrifica i principi difensivi facendo ricadere sull’imputato la colpa di un sistema lento e poco efficiente.
Mentre il legislatore non avendo ancora accettato l’invito al fine di delineare una legislazione chiara in merito - presentato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 20 maggio 2019, n. 132 e accompagnato dal suggerimento all’utilizzo delle videoregistrazioni che consentirebbero di evitare il frequente uso della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - è divenuto complice di un sistema caotico dove è il singolo giudice a decidere sulla ragionevolezza della richiesta di rinnovazione degli atti e quindi sulla salvaguardia di quella che è ormai definita una “flessibile immediatezza”. Le cose stanno però cambiando, all’orizzonte si preannunciano novità con il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Bonafede approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020 e contenente una delega al Governo per migliorare l'efficienza del processo penale e realizzare disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Si legge nella Relazione al d.d.l n. 2435: «si intende cogliere, in tal senso, la sollecitazione, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2019, a una rimodulazione della regola della rinnovazione probatoria, volta ad evitare abusi». È proprio sulla scorta di tale progetto che si esaminano infine quelle che sono le possibili soluzioni al problema, cercando di garantire al contempo il rispetto dell’immediatezza e dell’immutabilità fisica del giudice con strumenti operanti in sostituzione della poco efficiente rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

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