Cass. pen. n. 29821/2023
La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova. (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 13/09/2022)
Cass. pen. n. 10374/2019
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione EDU - nella parte in cui, in presenza di specifiche esigenze, sottrae al contraddittorio dibattimentale la persona offesa maggiorenne dichiarata particolarmente vulnerabile - atteso che tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa. (Rigetta, Corte Appello Napoli, 13/11/2018)
Cass. pen. n. 3609/2018
La regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art.190-bis cod.proc.pen. fa riferimento al procedimento e non ai reati in esso trattati e che, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta). (Rigetta in parte, Corte Appello Messina, 06/07/2017)
Cass. pen. n. 29660/2018
Il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non è in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia). (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 17/11/2016)
Cass. pen. n. 4059/2018
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate. (Rigetta in parte, Corte Assise Appello Napoli, 28/11/2016)
Cass. pen. n. 6095/2014
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).
Cass. pen. n. 11616/2012
L'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
Cass. pen. n. 20810/2010
La disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. pen. n. 20349/2010
La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. pen. n. 6221/2006
La disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis c.p.p. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni « in dibattimento nel contraddittorio» è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. pen. n. 80/2006
Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 c.p.p., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.
Cass. pen. n. 42237/2004
L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di testimoni o di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.), ben può trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni rese non in altro procedimento, ma nello stesso procedimento, davanti ad altro giudice.
Cass. pen. n. 26119/2003
La disciplina di cui al comma primo dell'art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell'art. 51 stesso codice, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze — si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Cass. pen. n. 31072/2001
La disciplina dettata dall'art. 190 bis c.p.p. secondo la quale l'esame di soggetti i quali abbiano già reso dichiarazioni acquisite in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ovvero acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., può aver luogo solo in presenza di determinate condizioni, trova applicazione — non trattandosi di norma qualificabile come eccezionale — anche nel caso di dichiarazioni rese nell'ambito del medesimo procedimento dinanzi a giudice al quale sia poi subentrato altro giudice, con conseguente necessità di rinnovazione del dibattimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in giudizio svoltosi prima della parziale riformulazione dell'art. 190 bis c.p.p. introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001 n. 63, il giudice di merito, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avesse disposto, nonostante l'opposizione di taluna delle parti, la semplice lettura delle dichiarazioni rese in precedenza da alcuni «collaboranti», non avendo ravvisato l'assoluta necessità che costoro venissero sottoposti a nuovo esame).
Cass. pen. n. 29826/2001
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190 bis c.p.p. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione dell'assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.