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Articolo 514 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Letture vietate

Dispositivo dell'art. 514 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512 bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5(1).

Note

(1) Nonostante la rubrica dell'art. 511 ("Letture consentite"), questo è chiamato ad indicare le modalità delle letture stesse, mentre è dalla norma in esame che si possono ricavare le letture consentite.

Ratio Legis

La disposizione in esame svolge la funzione di individuare i casi in cui le letture sono consentite.

Spiegazione dell'art. 514 Codice di procedura penale

Si ribadisce qui la tassatività delle letture consentite a fini di acquisizione probatoria, con una norma di chiusura delle letture dibattimentali.

Fra le eccezioni al divieto di lettura vengono elencate le ipotesi di cui agli articoli 511, 512, 512 bis e 513, ma manca il rinvio all'art. 511 bis relativo ai verbali di altri procedimenti, probabilmente perchè la norma in commento è considerato come logicamente riferita solamente alle indagini preliminari e all'udienza preliminare svoltasi nel corso del medesimo procedimento.

Il divieto di lettura concerne altresì le dichiarazioni rese da coloro che hanno commesso il reato in concorso o cooperazione fra loro o che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento e dai testimoni e le dichiarazioni dei testimoni, rese innanzi alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, a meno che non vi sia stato l'esame ai sensi dell'art. 498 (con le regole di cui al successivo art. 499), con la presenza dell'imputato o del suo difensore.

Il comma 2 ribadisce infine il principio secondo cui, al di fuori delle letture consentite dall'articolo 511, vale a dire degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, è vietata la lettura di verbali e di altri atti relativi all'attività della polizia giudiziaria, i quali possono solo essere utilizzati dal pubblico ufficiale chiamato a testimoniare per agevolare la deposizione, ma non per altro.

Massime relative all'art. 514 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1364/2011

Il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 05 maggio 2010).

Cass. pen. n. 3317/2010

Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio. (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 16/10/2009).

Cass. pen. n. 25456/2009

Non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 10 gennaio 2006).

Cass. pen. n. 15056/2009

In tema di esame testimoniale, per autorizzare l'ufficiale o l'agente di P.G. a consultare "documenti da lui redatti" non è richiesto che questi li abbia personalmente redatti o sottoscritti, in quanto è sufficiente che abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza. (Annulla con rinvio, Trib. Sala Consilina, 12 febbraio 2008).

Cass. pen. n. 9202/2009

La consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è un concetto non interpretabile in modo univoco, siccome correlato all'oggetto delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un lato risulta sostanzialmente disatteso il divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen. in caso di utilizzazione per la decisione di documenti preformati rispetto al dibattimento, dall'altro non è vietata l'utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l'esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la garanzia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale. (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 21 maggio 2008).

Cass. pen. n. 35372/2007

Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta «patologica» qual è quella derivante da una loro assunzione contra legem.

Cass. pen. n. 8739/2003

I divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., qualora non abbiano ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità c.d. “patologica”, quale derivante da una loro assunzione contra legem, possono essere superati dall'accordo delle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate ai fini della decisione, essendosene data lettura sull'accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali rese da soggetto che, in dibattimento, si era poi avvalso della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati).

In difetto di accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali di soggetto poi avvalsosi della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati sono da ritenere inutilizzabili — attesa la non imprevedibilità dell'esercizio di detta facoltà — anche nei confronti di imputati diversi dal prossimo congiunto.

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