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Articolo 8 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Ricorso

Dispositivo dell'art. 8 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Massime relative all'art. 8 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cass. civ. n. 1413/2019

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa - presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. -, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Cass. civ. n. 14858/2017

In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto presidenziale adottato in difformità al parere del Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri - come consentito anteriormente all'abolizione di tale facoltà disposta con l'art. 69 della l. n. 69 del 2009 - non è suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza, senza che tale esclusione, avuto riguardo alla natura dell'atto, possa configurare un'ipotesi di diniego di giurisdizione. (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/1/2014).

Cons. Stato n. 3162/2015

In ordine alle modalità applicative del contributo unificato atti giudiziari dovuto per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, appaiono corrette le direttive del Ministero dell'interno, che per i ricorsi straordinari nelle materie di competenza ha demandato alle Prefetture l'accertamento sulla regolarità del contributo unificato e l'eventuale iscrizione a ruolo per gli inadempienti, seguendo per quanto possibile la disciplina recata dagli artt. 247, 248 e 249 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per i ricorsi giurisdizionali. In proposito si deve escludere che a detti adempimenti possano provvedere le segreterie delle Sezioni consultive, in quanto nel procedimento relativo al ricorso straordinario non è prevista alcuna interlocuzione diretta tra il ricorrente e il Consiglio di Stato, a differenza di quanto accade in sede giurisdizionale.

Anche al ricorso straordinario al Capo dello Stato si applicano le esenzioni dal contributo unificato previste dall'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Cass. civ. n. 25161/2015

La decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere invocata con autorità di giudicato in un diverso giudizio (quando emessa, come nella specie, su ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore del c.p.a.) purché vi sia identità delle parti dei due giudizi, mentre è ipotizzabile solo un'efficacia riflessa su soggetti rimasti estranei al processo, sempreché questi siano titolari di un diritto dipendente o subordinato e non autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la decisione divenuta irrevocabile. (Cassa con rinvio, App. Roma, 14/4/2012).

Cons. Stato n. 4099/2014

La regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale deve essere interpretata con elasticità nel senso che deve trovare applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto, oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007). La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, deve sempre ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa "ratio" (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007). La regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale risponde ad una ratio di tutela non già dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (divieto del "ne bis in idem") e trova applicazione, pertanto, quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ovvero vi è identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito (art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007).

Cons. Stato n. 1033/2014

Il ricorso straordinario al presidente della repubblica ha mantenuto la sua originaria natura e peculiarità di rimedio amministrativo, al quale le recenti innovazioni legislative hanno attribuito una maggiore forza.

Cons. Stato n. 2713/2014

Le decisioni del ricorso straordinario al Capo dello Stato pronunciate prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 L. 18 giugno 2009 n. 69 e del codice del processo amministrativo vanno distinte tra quelle emesse nel regime della alternatività, da quelle adottate praeter legem su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile, con la precisazione che per quelle rese nel regime della alternatività "prima" della revisione, le citate riforme hanno preso atto della loro già indiscussa co-genza e immodificabilità ed hanno aggiunto il rimedio del giudizio d'ottemperanza, "a prescindere dall'epoca di proposizione" del ricorso straordinario, mentre per quelle rese praeter legem "prima" della revisione su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile (ormai precluse dall'art. 7 comma 8 Cod. proc. amm.), esse - in quanto disapplicabili dal medesimo giudice e non decisorie della controversia - hanno invece conservato natura amministrativa, non potendo la legge sopravvenuta determinare una soccombenza non prevista dalla normativa previgente.

Cass. civ. n. 10414/2014

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 cod. proc. amm., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 cod. proc. civ. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente. (Dichiara inammissibile, Presidente della Repubblica, 4/10/2012).

Cons. Stato n. 4650/2013

Il principio di alternatività tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale comporta l'inammissibilità del ricorso proposto per secondo solo se si tratta della medesima domanda e cioè dell'impugnazione dello stesso atto: l'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971 non è suscettibile di applicazione analogica e non può essere interpretato nel senso che sia pronunciata in altri casi l'inammissibilità di un secondo ricorso (e cioè dalla lex scripta non può derivare un corollario non scriptum che faccia giungere ad una soluzione iniqua ed in contrasto con il principio di effettività della tutela) (Riforma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 929/2008). È ammissibile l'impugnativa dinanzi al TAR dell'atto consequenziale, viziato da illegittimità derivata, anche qualora l'atto presupposto sia stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il principio di alternatività tra il ricorso al TAR e ricorso straordinario comporta l'inammissibilità del ricorso proposto per secondo solo se si tratta della medesima dell'impugnativa dello stesso atto. L'art. 8, D.P.R. n. 1199/1971 non è suscettibile di applicazione analogica e non può essere pronunciata, in casi non espressamente previsti, l'inammissibilità di un secondo ricorso avverso un ulteriore provvedimento lesivo, (riforma TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione Prima, n. 929/2008).

Cass. civ. n. 20569/2013

La declaratoria di inammissibilità del ricorso fondata sul principio dell'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con quello giurisdizionale, non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale in quanto mera applicazione del principio previsto dall'art. 34 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, senza che assuma rilievo l'eventuale errata valutazione dell'identità delle domande, che, quale possibile "error in iudicando", attiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale riservato al giudice amministrativo. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 30/7/2012).

Cons. Stato n. 9/2013

Il decreto decisorio che definisce la procedura innescata dalla proposizione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia avente natura sostanzialmente giurisdizionale e caratterizzata, nel regime generale di alternatività, dalla stabilità tipica del giudicato e, quindi, bisognosa di una tutela esecutiva pienamente satisfattoria. Pertanto, è ammissibile il ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l'esecuzione del decreto presidenziale dinanzi al Consiglio di Stato in unico grado alla stregua del combinato disposto degli artt. 112, c. 2, lett. b) e 113, c. 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 208/2013

In base al principio di alternatività fra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, deve ritenersi inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto nel caso in cui abbia ad oggetto l'impugnazione degli stessi provvedimenti già sottoposti al vaglio della Sezione consultiva del Consiglio di Stato o di provvedimenti la cui invalidità è derivata dalla pronuncia di invalidità dei primi.

Cass. civ. n. 23464/2012

In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta "giurisdizionalizzazione" dell'istituto. (Dichiara inammissibile, Presidente della Repubblica, 20/1/2012). In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non viola i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e non è, quindi, impugnabile per cassazione il decreto presidenziale emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego non contrattualizzato. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consiglio Superiore della Magistratura per la cassazione del decreto presidenziale che, recependo il parere del Consiglio di Stato, aveva annullato la delibera di revoca della dispensa dal servizio di un magistrato per motivi di salute). (Dichiara inammissibile, Roma, 20/1/2012).

Cons. giust. amm. Sicilia n. 1020/2012

L'assimilazione del ricorso straordinario a quello giurisdizionale non può dirsi piena - pur dopo le riforme introdotte dall'art. 69 L. 18 giugno 2009 n. 69 e le svolte normative e giurisprudenziali sull'ammissibilità dell'azione di ottemperanza al decreto decisorio -, in quanto il primo resta un rimedio tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, ma formalmente amministrativo, con la conseguenza che le due fasi del contenzioso - quella giustiziale e quella giurisdizionale - restano del tutto distinte.

Cass. civ. n. 2065/2011

In tema di ricorsi amministrativi, l'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69, laddove prevede l'incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall'altro lato, l'art. 112 dell'allegato 1 d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, che, alla lettera b, prevede l'azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del g.a. - conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza; tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l'analogia del procedimento che lo regola sottende un'identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 3567/2010

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a norma degli art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, può avere ad oggetto soltanto la domanda costitutiva di annullamento di un provvedimento amministrativo e, dunque, non la domanda di accertamento di un diritto soggettivo o di condanna al pagamento di somme, quand'anche in materia oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 3255/2010

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatorio, volto ad accordare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi, alternativo alla ordinaria azione davanti al giudice amministrativo ed offre una tutela che si esplicita in una decisione costitutiva di annullamento del provvedimento di cui venga accertata la contrarietà all'ordine giuridico, con la conseguenza che il risarcimento degli eventuali danni rimane estraneo all'ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cons. Stato n. 1405/2010

Il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere limitativo dell'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica; pertanto, esso opera nel solo caso, espressamente previsto dagli artt. 8 comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 20 comma 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 34 comma 2, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto, e non anche quando il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è distinto da quello oggetto del precedente ricorso straordinario, è stato adottato da organi diversi sulla base di criteri non identici a quelli seguiti nell'adozione dell'altro e all'esito di un procedimento al quale hanno partecipato altri soggetti.

Cons. Stato n. 3/2009

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è una procedura diretta esclusivamente a provocare l'annullamento di un atto amministrativo e non consente di imporre un'azione positiva della p.a., per cui non si presta strutturalmente a contenere una procedura di ottemperanza fermo restando che il ricorrente può esperire dinanzi al giudice amministrativo competente un giudizio di ottemperanza relativo a quanto statuito con D.P.R. decisorio di un ricorso straordinario.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 880/2009

Deve ritenersi ammissibile il ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 27, n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, relativamente ad una decisione su ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 1715/2009

Non è impugnabile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, perché non lesivo, l'atto con il quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti solleciti un comune a modificare la delimitazione di un centro abitato deliberata ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cons. Stato n. 6529/2008

Il principio di alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale delineato dagli artt. 8 e 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la sua specialità insita nel rilievo costituzionale di tale rimedio di giustizia (art. 100 comma 1, Cost., in combinato disposto con il criterio di compatibilizzazione con la tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 Cost.), rende sempre proponibile, secondo l'integrale disciplina appositamente dettata dal D.P.R. n. 1199 del 1971, detto ricorso giustiziale anche in pendenza di giudizio amministrativo relativo ad un precedente atto connesso a quello con esso impugnato. In tale evenienza, poi, l'autonomia del rimedio straordinario, unita a quella del sistema legale di trasposizione in sede giurisdizionale, fa sì che esso non sia soggetto, ai fini della trasposizione stessa, ai limiti temporali di proponibilità del ricorso c.d. autonomo per motivi aggiunti previsto dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, quale modificato dall'art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205. La conversione del rimedio, in applicazione del principio di specialità, rimane dunque soggetta alle forme e ai termini suoi propri, quali previsti dall'art. 10, D.P.R. n. 1199 del 1971, riguardando i diversi termini di cui all'art. 21, l. n. 1034 del 1971 esclusivamente il caso del ricorso autonomo, ovvero dei motivi aggiunti, proposti, fin dall'origine, in sede giurisdizionale.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 971/2008

Il Cons. St. ha natura di organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 177, ora art. 234, del Trattato anche quando esprime il proprio parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato (Corte di Giustizia, 16 ottobre 1997, C 69-96-79-96) e poiché in base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non può restare sfornita di tutela nella fase esecutiva,deve ritenersi che, pur trattandosi di un istituto di natura atipica, però con spiccate caratteristiche giurisdizionali, consenta agli interessati di attivare il ricorso per ottemperanza.

Cons. Stato n. 2954/2008

Secondo l'art. 8 comma 1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, oggetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è solo il provvedimento definitivo e quindi, qualora non si sia provveduto all'impugnativa in sede gerarchica dell'atto non definitivo, l'eventuale rimedio straordinario deve essere dichiarato inammissibile.

Cons. Stato n. 1440/2008

Al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della decisione sul ricorso straordinario non è utilizzabile lo strumento del ricorso per l'ottemperanza che è limitato all'esecuzione del giudicato; nondimeno, in base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non resta sfornita di tutela, quest'ultima si rinviene nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell'amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21 bis della l. n. 241 del 1990 ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell'ordine di esecuzione.

Corte cost. n. 406/2007

Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, censurato, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione consolidata del Cons. St. - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, assoggettati alla disciplina del diritto comune e attribuiti alla cognizione del g.o., ai quali sia estraneo l'esercizio di pubblici poteri, e dell'art. 10 commi 1 e 2, dello stesso decreto, censurato, in riferimento all'art. 25 cost., nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del g.o. competente anziché del g.a. e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Cons. Stato n. 945/2007

È inammissibile il ricorso straordinario proposto nei confronti di un atto amministrativo per vizi di illegittimità derivati da un atto presupposto, se l'atto presupposto (nella specie, un regolamento) sia stato precedentemente impugnato dallo stesso ricorrente con ricorso al giudice amministrativo.

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di stipulare un contratto col ricorrente (nella specie, per l'assegnazione di fondi agricoli in base all'art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230), se tale azione sia stata precedentemente proposta dallo stesso ricorrente avanti al giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 1276/2007

Perché operi il principio dell'alternatività, desumibile dall'art. 8 comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato è necessario che il primo non sia solo notificato ma anche depositato presso la Segreteria dell'organo adito, atteso che, a differenza del processo civile, nel quale l'atto di citazione contiene un invio a controparte a presentarsi dinanzi al giudice per sentir decidere la controversia, il giudizio amministrativo si sostanzia in un ricorso rivolto direttamente al giudice affinché decida la controversia; pertanto, la costituzione del rapporto processuale si identifica con il deposito del ricorso presso la Segreteria dell'organo giurisdizionale, poiché soltanto in tale momento il giudice viene investito del giudizio, con la conseguenza che il mancato tempestivo deposito del ricorso toglie ogni rilevanza all'avvenuta notificazione, rendendo irricevibile il gravame, nonché alle fasi processuali successive alla stessa notificazione.

Corte cost. n. 432/2006

Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell'alternatività, non risultando in contrasto con le regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che, da un lato, l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale; dall'altro, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 21567/2006

II diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile solo in relazione ai processi che comportino l'esercizio di attività giurisdizionale, nel cui ambito non è compreso il procedimento promosso con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale, pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa. Il ricorso straordinario, infatti, nonostante le sue peculiarità, costituisce un rimedio per assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa, e la decisione che conclude il relativo procedimento non ha la natura e gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, sicché è escluso possa avere efficacia di giudicato.

Cons. Stato n. 5063/2006

La decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo carattere cogente per l'amministrazione e determinando in capo ad essa l'obbligo di esecuzione, si qualifica come atto amministrativo e non giurisdizionale, con la conseguenza che non può essere promosso il giudizio di ottemperanza ai fini dell'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica emanato in accoglimento di un ricorso straordinario, in quanto quest'ultimo si configura come comando di natura amministrativa, non parificabile al giudicato che assiste la sentenza resa nella sede giurisdizionale.

Cons. Stato n. 9/2006

La regola dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato (o, come nel caso di specie, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana) è valida nel solo caso in cui il soggetto, controinteressato in senso sostanziale, abbia ricevuto la notifica del relativo ricorso. Il soggetto pregiudicato dalla decisione del ricorso straordinario non intimato può impugnare dinanzi al g.a. il decreto decisorio, al quale la legge riserva il trattamento di una decisione amministrativa.

Cons. Stato n. 1852/2005

La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pur non essendo suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative in relazione alla "ratio" della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui come nella fattispecie l'atto presupposto sìa stato precedentemente impugnato in sede straordinaria.

Cass. civ. n. 16471/2004

Il principio di alternatività fra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, già fissato dall'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e mantenuto nell'attuale disciplina con l'art. 8, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nonché in quella del ricorso ai tribunali amministrativi regionali con l'art. 20, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, non trova applicazione con riguardo alla tutela dei diritti soggettivi non rientranti nella giurisdizione amministrativa, rispetto ai quali il rimedio del ricorso straordinario per l'annullamento di un atto, ove esperibile, non soltanto si prospetta come concorrente, ma neppure vale ad impedire al giudice di disapplicare l'atto stesso o l'eventuale decisione del ricorso.

Cons. Stato n. 3218/2003

È fondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato col quale i componenti di una giunta comunale abbiano richiesto l'accertamento del diritto al rimborso delle spese legali da essi sostenute in un giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, da questa definito con sentenza assolutoria.

L'azione di accertamento di un diritto soggettivo è proponibile in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato anche se la materia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, purché la pretesa sostanziale inerisca ad un rapporto avente rilievo pubblicistico.

Cons. Stato n. 206/2003

Nei confronti dei contratti collettivi aventi natura gestionale di rapporti e situazioni concrete nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al pari degli atti di gestione unilaterali e non concordati, è ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Cons. Stato n. 1036/2003

Col ricorso straordinario può essere richiesto, oltre all'annullamento del provvedimento lesivo, anche il risarcimento dei danni cagionati al ricorrente da quel provvedimento.

Cons. Stato n. 3298/2003

Pur a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, è ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, nel concetto di "atti amministrativi definitivi" di cui all'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 devono ricomprendersi anche gli atti oggettivamente provenienti dalla p.a., in quanto comunque finalizzati alla realizzazione degli obiettivi individuati dal legislatore, ancorché adottati i regime privatistico.

Cons. Stato n. 2759/2003

Il ricorso straordinario può vertere, oltre che sull'impugnazione di un provvedimento, anche su un rapporto obbligatorio con una p.a.; in quest'ultimo caso la sua presentazione non è soggetta al termine decadenziale.

Cons. Stato n. 512/2002

Ai fini della legale constatazione del silenzio-rifiuto, in vista della successiva impugnativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, può risultare idonea e sufficiente la presentazione della diffida prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 10, direttamente al Ministero competente, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualificandosi come meramente facoltativa la formale notificazione della stessa al menzionato Ministero, alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cass. civ. n. 15978/2001

Il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi ai di fuori dell'ordine gerarchico della p.a. e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa; ne consegue che esso non può essere assimilato ai provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può essere esperito ricorso giurisdizionale in sede di ottemperanza.

Cons. Stato n. 471/2001

L'esperibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato va riconosciuta in relazione a controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria, tutte le volte in cui l'atto della p.a., indipendentemente dal suo regime giuridico formale, risulti direttamente ed immediatamente finalizzato alla cura di un interesse pubblico specifico.

Cons. Stato n. 9/1999

L'espressione "atto amministrativo" può essere considerata di carattere "neutro" e si presta a ricomprendere anche atti soggettivamente amministrativi provenienti dalla p.a., adottati in regime privatistico, come gli atti organizzativi e gli atti concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici "privatizzati" che siano espressione di funzioni di rilievo pubblicistico. Ne consegue che, avverso tali "atti soggettivamente amministrativi", risulta esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere proposto, in via concorrente e non già alternativa al ricorso giurisdizionale, anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di disapplicare l'eventuale decisione del ricorso amministrativo e ferma restando l'improcedibilità del ricorso stesso ove previamente si formi il giudicato in sede civile: ne consegue la concorrente esperibilità dei due suddetti rimedi giustiziali avverso "atti" gestionali datoriali del rapporto d'impiego pubblico privatizzato, ad eccezione di quelli configuranti una condotta antisindacale, devoluti in via esclusiva all'a.g.o.

Cons. Stato n. 9/1998

Il ricorso straordinario, essendo esperibile a tutela non solo di interessi legittimi ma anche di diritti soggettivi, può essere proposto anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Entro questi limiti, ricorso straordinario per l'annullamento dell'atto e giudizio civile per l'accertamento del diritto sono rimedi concorrenti e non alternativi, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare l'eventuale decisione del ricorso.

Cons. Stato n. 32/1998

I reclami in materia di accesso ai documenti amministrativi non possono essere fatte valere in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto è previsto un apposito procedimento attivabile dinanzi al giudice amministrativo.

Cons. Stato n. 988/1998

È ammissibile il ricorso straordinario al capo dello Stato contro un provvedimento inibitorio di pubblicità ingannevole, emesso dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Cons. Stato n. 521/1997

È inammissibile il ricorso straordinario al capo dello Stato proposto contro il diniego di accesso a documenti amministrativi.

Cons. Stato n. 72/1997

È ammissibile il ricorso straordinario al capo dello Stato nei confronti dell'inerzia mantenuta dalla commissione medica superiore sul ricorso proposto contro la determinazione della commissione medica di primo grado, di rigetto della pretesa dell'invalido al cento per cento di ottenere l'indennità di accompagnamento, ancorché la tutela giurisdizionale sia esperibile davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Cons. Stato n. 2933/1995

Sono sindacabili solamente gli atti amministrativi in sede di ricorso straordinario, per cause di legittimità (art. 8 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) e non proprio le possibili omissioni dell'amministrazione nella fase esecutiva dei propri provvedimenti, rivedendo queste possibili omissioni l'azione derivante agli atti amministrativi, bensì non la legittimità degli stessi.

Cons. Stato n. 1115/1994

In relazione al ricorso straordinario al Capo dello Stato,ai sensi dell'art. 8 I comma D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorrente può dedurre solo vizi di legittimità e non motivi che riguardano il merito amministrativo.

Cons. Stato n. 1549/1993

Il principio dell'alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale (art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), si applica anche quando il ricorso giurisdizionale sia inammissibile.

Cons. Stato n. 722/1983

In ossequio al principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, stabilito dagli art. 34 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è inammissibile il ricorso giurisdizionale contro il decreto decisorio del ricorso straordinario per motivi ed aspetti che hanno formato oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva.

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Angela D.B. chiede
mercoledì 16/06/2021 - Puglia
“In caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato:
1) chi propone il ricorso é tenuto a pagare il contributo unificato? oppure il contributo unificato si paga solo in caso di trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale ? oppure il c.u. lo si paga due volte, sia il ricorrente al Capo dello Stato che il trasponente davanti l'Autorità giudiziaria?
2) la notifica del ricorso si fa all'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato e ad almeno un contro interessato (con i normali metodi: pec, uff. giudiz., ecc.)? invece come si esegue di fatto la notifica al Capo dello Stato, ossia in quale forma legale : tramite posta raccomand., o pec o altro e a quale indirizzo preciso deve essere inoltrata per giungere al Capo dello Stato?
3) se l'Amministrazione, nelle more del ricorso straordinario emana un ulteriore provvedimento (connesso e conseguente a quello impugnato davanti al C. dello Stato) può essere impugnato per motivi aggiunti nanti l'A.G.A., altrimenti cosa conviene fare?
Saluti

Consulenza legale i 18/06/2021
Di seguito le risposte ai quesiti, seguendo lo stesso ordine nel quale sono stati proposti.

1) Ai sensi dell’art. 13, T.U. sulle spese di giustizia, per il ricorso al Presidente della Repubblica il contributo unificato è pari a quello previsto per i ricorsi ordinari al T.A.R., ovvero attualmente 650 Euro.
Nel caso in cui il ricorso venga trasposto davanti al Giudice amministrativo, non è necessario versare nuovamente il contributo, ma solo la eventuale integrazione qualora si tratti di una materia –come ad esempio gli appalti pubblici- per la quale il comma 6-bis del suddetto articolo 13 stabilisce un importo maggiore (Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2017 n. 29, recante “Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica”).

2) La notificazione del ricorso avviene con le stesse forme e modalità prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare.
Pertanto, sono ammesse sia le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, sia le notifiche in proprio, per posta o via PEC.
Entro lo stesso termine di 120 giorni il ricorso deve essere presentato, unitamente alla prova dell'eseguita notificazione, all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 9, D.P.R. n. 1199/1971).
Non è, dunque, necessaria alcuna notifica al Capo dello Stato, dato che sarà la stessa amministrazione ad istruire il procedimento.

3) Infine, qualora la P.A. emetta un nuovo atto amministrativo conseguente a quello già oggetto del ricorso straordinario, esso andrà impugnato con i motivi aggiunti non davanti al T.A.R., bensì sempre con ricorso al Presidente della Repubblica.
Infatti, dato che non è pendente alcun ricorso al T.A.R., non vi è alcun ricorso al quale “agganciare” i motivi aggiunti.
È da escludere, invece, un’autonoma impugnativa con ricorso principale innanzi al G.A., alla luce della regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale stabilita dall’art. 8, D.P.R. n. 1199/1971.
Tale principio, invero, deve secondo la giurisprudenza ritenersi operante anche nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative in relazione alla ratio della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui l'atto presupposto sia stato precedentemente impugnato in sede straordinaria (Consiglio Stato, sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852; T.A.R. Salerno, sez. II, 25 gennaio 2010, n. 872; T.A.R. Salerno, sez. II, 08 gennaio 2009, n. 15).