Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2713 del 27 maggio 2014

(4 massime)

(massima n. 1)

La nullitā del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, prevista dall'art. 21 septies L. 7 agosto 1990 n. 241, va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di c.d. carenza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca all'Amministrazione il potere in fatto esercitato.

(massima n. 2)

La decorrenza dei termini per la prosecuzione di un giudizio interrotto a norma dell'art. 80 Cod. proc. amm. ha come riferimento iniziale la "data di conoscenza legale dell'evento interruttivo", in conformitā del principio secondo il quale l'interruzione č conseguenza automatica dell'evento a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice.

(massima n. 3)

Il dies a quo del termine per la riassunzione del ricorso interrotto per causa di morte, previsto dall'art. 80 comma 3 Cod. proc. amm., decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si č verificato l'evento interruttivo, ma dalla data in cui il detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi č prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all'udienza in cui č avvenuta la dichiarazione di morte.

(massima n. 4)

Le decisioni del ricorso straordinario al Capo dello Stato pronunciate prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 L. 18 giugno 2009 n. 69 e del codice del processo amministrativo vanno distinte tra quelle emesse nel regime della alternativitā, da quelle adottate praeter legem su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile, con la precisazione che per quelle rese nel regime della alternativitā "prima" della revisione, le citate riforme hanno preso atto della loro giā indiscussa co-genza e immodificabilitā ed hanno aggiunto il rimedio del giudizio d'ottemperanza, "a prescindere dall'epoca di proposizione" del ricorso straordinario, mentre per quelle rese praeter legem "prima" della revisione su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile (ormai precluse dall'art. 7 comma 8 Cod. proc. amm.), esse - in quanto disapplicabili dal medesimo giudice e non decisorie della controversia - hanno invece conservato natura amministrativa, non potendo la legge sopravvenuta determinare una soccombenza non prevista dalla normativa previgente.

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