Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2065 del 28 gennaio 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di ottemperanza č ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. La decisione su ricorso straordinario č un provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, risulta suscettibile di tutela mediante il giudizio d'ottemperanza. Tale principio si applica, in via analogica, alla decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana alla luce della normativa regionale, modellata sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(massima n. 2)

In tema di ricorsi amministrativi, l'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69, laddove prevede l'incidente di costituzionalitā da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltā del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall'altro lato, l'art. 112 dell'allegato 1 d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, che, alla lettera b, prevede l'azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del g.a. - conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, č tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza; tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l'analogia del procedimento che lo regola sottende un'identitā di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che č ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario.

(massima n. 3)

Il decreto con il quale il Presidente della Regione Sicilia si pronuncia sul ricorso straordinario, essendo modellato sulla disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, č un provvedimento che, pur non avendo natura formalmente giurisdizionale, č tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza.

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