Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 23464 del 19 dicembre 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta "giurisdizionalizzazione" dell'istituto. (Dichiara inammissibile, Presidente della Repubblica, 20/1/2012). In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non viola i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e non è, quindi, impugnabile per cassazione il decreto presidenziale emesso in conformità al parere del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego non contrattualizzato. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consiglio Superiore della Magistratura per la cassazione del decreto presidenziale che, recependo il parere del Consiglio di Stato, aveva annullato la delibera di revoca della dispensa dal servizio di un magistrato per motivi di salute). (Dichiara inammissibile, Roma, 20/1/2012).

(massima n. 2)

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14, D.P.R. n. 1199/1971, come novellato dall'art. 69, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69), è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c.

(massima n. 3)

In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8, avverso atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità, nell'ambito di controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, solo per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue l'inammissibilità della censura relativa alla correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, poiché estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

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