Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1276 del 16 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché operi il principio dell'alternatività, desumibile dall'art. 8 comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato è necessario che il primo non sia solo notificato ma anche depositato presso la Segreteria dell'organo adito, atteso che, a differenza del processo civile, nel quale l'atto di citazione contiene un invio a controparte a presentarsi dinanzi al giudice per sentir decidere la controversia, il giudizio amministrativo si sostanzia in un ricorso rivolto direttamente al giudice affinché decida la controversia; pertanto, la costituzione del rapporto processuale si identifica con il deposito del ricorso presso la Segreteria dell'organo giurisdizionale, poiché soltanto in tale momento il giudice viene investito del giudizio, con la conseguenza che il mancato tempestivo deposito del ricorso toglie ogni rilevanza all'avvenuta notificazione, rendendo irricevibile il gravame, nonché alle fasi processuali successive alla stessa notificazione.

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