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Articolo 225 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ulteriori disposizioni transitorie

Dispositivo dell'art. 225 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. (1)Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.

3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte(2).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 70, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
(2) Il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 21 maggio 2025, n. 73.

Spiegazione dell'art. 225 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 225-bis (introdotto con il decreto correttivo del 2024, decreto legislativo 209/2024), svolge una funzione di coordinamento e di disciplina transitoria su alcuni punti specifici del Codice dei contratti pubblici, in particolare in relazione all’entrata in vigore di norme che riguardano la digitalizzazione, l’uso dei metodi informativi, la gestione dei procedimenti in corso e l’applicazione di regole particolari in materia di finanza di progetto e di collegi consultivi tecnici.

Il comma 1 riguarda l’adozione del provvedimento relativo alla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, previsto dall’art. 26 del nuovo codice appalti, comma 1. Il legislatore stabilisce che tale provvedimento debba essere adottato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), ma non in via autonoma: esso richiede infatti l’intesa con l’ANAC, con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la trasformazione digitale – e con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il termine fissato è piuttosto stringente, pari a 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, a conferma dell’urgenza di definire standard chiari e uniformi per la digitalizzazione degli appalti.

Il comma 2 prevede una deroga alle regole sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (il cosiddetto BIM). L’art. 43 del nuovo codice appalti, infatti, non si applica ai procedimenti di programmazione che superano le soglie di cui all’art. 14 del nuovo codice appalti e che erano già stati avviati alla data di entrata in vigore di questa disposizione, a condizione che fosse stato già redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7.

Il comma 3 riguarda l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 67 del nuovo codice appalti, nel testo vigente alla data di cui all’art. 229 del nuovo codice appalti, comma 2, ai procedimenti già in corso. Per chiarire cosa si intenda con “procedimenti in corso”, il legislatore adotta una definizione precisa: rientrano in tale nozione i contratti e le procedure per i quali, prima dell’entrata in vigore della disposizione, siano già stati pubblicati bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente, oppure – per le procedure che non richiedono pubblicazione – siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte.

Il comma 3-bis prevede che continuino ad applicarsi, per i procedimenti già in corso, le regole dettate dall’art. 119 del nuovo codice appalti, comma 20 e dall’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2. Anche qui il legislatore specifica che per “procedimenti in corso” si intendono le procedure con bandi o avvisi pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 209/2024, o – nei contratti senza bando – quelli per i quali, alla stessa data, siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte.

Al comma 4 si disciplina la sorte delle disposizioni dell’art. 193 del nuovo codice appalti, che entrano in vigore contestualmente alla presente norma. Esse non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto già in corso alla medesima data. La norma precisa che si considerano tali i procedimenti per i quali sia stata già presentata da un promotore una proposta di fattibilità per interventi di project financing, oppure quelli per cui l’ente concedente abbia già pubblicato avvisi di sollecitazione a privati per promuovere iniziative di partenariato.

Infine, il legislatore, al comma 5, affronta il tema dei collegi consultivi tecnici, cui sono dedicati gli articoli 215219 e l’allegato V.2 del Codice. Le disposizioni relative trovano applicazione anche ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore di questa disposizione, salvo diversa volontà delle parti. Vi è tuttavia un’esclusione specifica: i collegi relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti non sono ricompresi nell’estensione.

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