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Articolo 6 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Compiti del responsabile del procedimento

Dispositivo dell'art. 6 Legge sul procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento:

  1. a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  2. b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  3. c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
  4. d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  5. e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Spiegazione dell'art. 6 Legge sul procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il soggetto a cui spetta il delicato compito di autorità guida di ciascun procedimento amministrativo.

Tale soggetto, che ogni amministrazione deve individuare in relazione a ciascun procedimento di propria competenza, rappresenta uno stabile punto di riferimento per i cittadini, in un'ottica di perseguimento dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La norma in esame opera una elencazione non tassativa dei principali compiti del responsabile del procedimento. Difatti, oltre alle mansioni elencate, grava sul responsabile il compimento di ogni atto o comportamento necessario al buon esercizio dell'azione amministrativa, soprattutto entro il limite di cui all'articolo 1, e precisamente quello di non aggravare inutilmente il procedimento.

Il responsabile del procedimento:

  • valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per procedere all'avvio del procedimento. Tramite tale valutazione il responsabile persegue i principi di economicità dell'azione amministrativa, oltre a quello di non gravare inutilmente il procedimento (evitando cioè che solo in seguito si scoprano difetti di legittimazione e di ammissibilità);

  • accerta d'ufficio i fatti e compie una adeguata attività istruttoria, esperendo se necessario accertamenti tecnici ed ordinando l'esibizione dei documenti rilevanti in possesso dell'amministrazione;

  • propone l'indizione o indice direttamente la conferenza di servizi (v. artt 14 e ss.);

  • cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge. Fondamentali sono ad esempio la comunicazione di avvio del procedimento (art. 8) e il c.d. preavviso di diniego (art. 10 bis;

  • adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette all'organo competente per l'adozione i relativi atti istruttori.

Qualora il soggetto competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dall'incaricato alla fase istruttoria e procedimentale decida di discostarsi dalle determinazioni di quest'ultimo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni che l'hanno indotto a discostarsi.

Per tali motivi, è da ritenersi che le risultanze dell'istruttoria debbano essere inserite in apposita relazione scritta, o in un documento di sintesi o perlomeno in uno schema di atto, diretto al responsabile del procedimento competente per l'adozione del provvedimento finale.

Massime relative all'art. 6 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 5456/2014

Così come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi che non vi sia incompatibilità nel caso in cui al dirigente di un ente locale che ha svolto di responsabile del procedimento sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale.

Cons. Stato n. 9/2014

Nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 6 comma 1 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; pertanto, è illegittima la clausola del bando che disciplina una procedura diversa da quelle di massa, nella parte in cui commina la sanzione della esclusione per l'inosservanza di una prescrizione meramente formale.

Cons. Stato n. 36/2012

Nelle gare d'appalto da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del- l'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.

Cons. Stato n. 3486/2010

Alla regolarizzazione documentale, invece, l'Amministrazione è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), L. 7 agosto 1990 n. 241.

Cons. Stato n. 1038/2010

Occorre distinguere l'attività di regolarizzazione documentale da quella di integrazione: la prima consiste in un chiarimento, ovvero nel completamento marginale di un documento, che è stato già prodotto nel suo documento essenziale, mentre la seconda si sostanzia nell'introduzione di un contenuto nuovo, non desumibile dalla documentazione già esistente nell'ambito del procedimento.

Cons. Stato n. 7443/2009

In tema di concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti o in un aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione.

Cons. Stato n. 5451/2009

Se nella domanda di partecipazione ad un concorso un candidato indica una data, palesemente erronea, l'Amministrazione deve richiedere all'interessata la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, volta a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione ai compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento.

Cons. Stato n. 3097/2009

In mancanza di specifiche disposizioni legislative circa lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, infatti, la regola introdotta dall'art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241 affida al responsabile del procedimento il compito di accertare i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari; pertanto la legge affida all'apprezzamento del responsabile del procedimento il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l'accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta dei mezzi può ritenersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti.

Cons. Stato n. 4589/2008

L'art. 6, lett. e), L. n. 241 del 1990, infatti, configura la possibilità che ad adottare il provvedimento sia un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. A quest'ultimo spetta l'accertamento dei fatti e la responsabilità dell'istruttoria e, solo ove ne abbia la competenza, l'adozione del provvedimento finale. La circostanza, quindi, che il provvedimento sia stato adottato da persona diversa dal responsabile del procedimento non costituisce di per sé elemento patologico del provvedimento medesimo.

Cons. Stato n. 6483/2002

Nella fase delle valutazioni preliminari di cui alla lett. a), il responsabile del procedimento valuta la competenza della p.a. cui è richiesto il provvedimento, l'idoneità della domanda a costituire l'avvio del procedimento, l'osservanza di termini perentori eventuali, la sussistenza di altri atti richiesti per l'emanazione del provvedimento, la presentazione di una domanda da parte di un soggetto abilitato a presentarla, la titolarità dei requisiti soggettivi eventualmente prescritti dalla domanda, nonché le altre condizioni di fatto e di diritto previste per l'utile svolgimento del procedimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 6 Legge sul procedimento amministrativo

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S. F. chiede
mercoledì 02/03/2022 - Sardegna
“Buongiorno, richiedo cortesemente un parere per il caso di seguito
descritto:
in fase di iscrizione a concorso pubblico (dove si richiedeva di indicare l'istituto e l'indirizzo) per reclutamento istruttori amministrativi cat c, ho inserito la denominazione dell'istituto scolastico che non corrisponde a quello dell'anno in cui mi diplomai (anno 2000), in quanto nel frattempo il liceo, essendo una sezione distaccata, e' stata annessa ad altro istituto e ha cambiato denominazione.
Ho quindi indicato la denominazione attuale (A) al posto di quella indicata nel certificato del diploma B) e l'indirizzo della sezione distaccata, che ho frequentato per l'intero ciclo scolastico, al posto dell'indirizzo del liceo da cui all'epoca dipendeva.
In sostanza ho indicato la sezione distaccata (che ho frequentato) con l' attuale denominazione (A) al posto dell'istituto principale (B) indicato nel certificato del diploma.
Per il mio modesto parere, dovrebbe trattarsi di un semplice errore formale, anche perché non ho indicato un titolo che non ho conseguito, e l' indicare la sezione distaccata con l' attuale denominazione, non comporta nessun vantaggio.
Sulla base di quanto sopra esposto, posso affrontare serenamente il concorso? Ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 09/03/2022
L'art. 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/1990, prevede che il responsabile del procedimento possa chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Questo principio prende il nome di “soccorso istruttorio” e, in quanto applicabile in via generale a tutti i procedimenti amministrativi, può essere richiamato anche nel caso dei concorsi pubblici, pur con qualche cautela.
In forza di ciò, l’Amministrazione può assegnare al privato un termine per chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, sulla base della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda specificamente le selezioni pubbliche (come appunto concorsi o gare d’appalto), il soccorso istruttorio trova un limite, in disparte il caso più grave di falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, nei principi generali di autoresponsabilità e di par condicio dei concorrenti.
In sostanza, le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo della domanda, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815; T.A.R. Bari, sez. I, 04 marzo 2019, n. 324).

Nel nostro caso, gli errori compiuti, che potrebbero peraltro essere ritenuti scusabili viste le vicende che hanno interessato negli anni l’istituto scolastico, non paiono rivestire una gravità tale da violare la necessaria parità tra i concorrenti che prendono parte alla procedura di concorso.
Si concorda, quindi, con quanto affermato nel quesito circa la qualificazione dell’errore come meramente formale.