Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1038 del 22 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Occorre distinguere l'attivitā di regolarizzazione documentale da quella di integrazione: la prima consiste in un chiarimento, ovvero nel completamento marginale di un documento, che č stato giā prodotto nel suo documento essenziale, mentre la seconda si sostanzia nell'introduzione di un contenuto nuovo, non desumibile dalla documentazione giā esistente nell'ambito del procedimento.

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