Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3097 del 20 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di specifiche disposizioni legislative circa lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, infatti, la regola introdotta dall'art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241 affida al responsabile del procedimento il compito di accertare i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari; pertanto la legge affida all'apprezzamento del responsabile del procedimento il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l'accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta dei mezzi può ritenersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti.

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