Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45645 del 25 novembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona, qualora ne ricorrano gli estremi, non č assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo, esulando in tale ipotesi la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.

(massima n. 2)

Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertą personale» non assorbe quello di sequestro di persona, perchč non rappresenta un reato complesso, per la sussistenza del quale č necessario che l'astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento - o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante - ad un fatto che costituisca di per sč reato. La descrizione legislativa dell'aggravante di cui al n. 4 dell'art. 609 ter c.p. non presenta, invece, tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona, ma una pluralitą di situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione, o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertą di locomozione all'interno di un edificio).

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