Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35990 del 20 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 4), cod. pen. la compromissione della libertą personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza, cosģ da agevolare la stessa per la diminuita capacitą di difesa.

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