Cassazione penale Sez. III sentenza n. 48822 del 25 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilitą e/o durata della "relazione", e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensitą di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalitą offerta dall'imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).

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