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Articolo 508 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Dispositivo dell'art. 508 Codice Penale

Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa(1) l'altrui azienda agricola o industriale(2) [614, 633, 634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510-512, 635].

Note

(1) La condotta di invasione si realizza qualora il soggetto si sia arbitrariamente introdotto con qualsiasi mezzo nell'azienda altrui, mentre quella di occupazione prevede la presa di possesso della stessa.
(2) Sono state definite aziende agricole o industriale anche i luoghi in cui si svolgono attività senza fini di lucro, come ad esempio i cantieri-scuola. Invece si esclude che rilevino le aziende commerciali, cui la disposizioni non fa cenno, come ad esempio alberghi, negozi, etc.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare l'ordinato e normale svolgimento del lavoro, quale manifestazione del sistema economico nazionale.

Spiegazione dell'art. 508 Codice Penale

La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.

Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502.

La norma in esame è stata ritenuta costituzionalmente legittima, dato che punisce una condotta arbitraria, che eccede i limiti interni del diritto di sciopero.

Requisiti necessari per la configurabilità del delitto sono un totale spossessamento del bene, un insediamento che si protragga per un certo lasso di tempo, l'altruità della cosa occupata.

Il bene giuridico oggetto di tutela è da individuarsi nell'economia pubblica, nonché l'interesse del singolo imprenditore danneggiato.

La condotta è alternativa e duplice: invasione ed occupazione. La prima consiste nella arbitraria introduzione nel luogo ove si svolge l'attività dell'azienda, la seconda nel prendere possesso di questa. Per l'occupazione è necessario che il soggetto si sia posto in condizione di agire uti dominus, di modo che al proprietario venga tolta la effettiva disponibilità dell'azienda.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, qualora la condotta si traduca in danneggiamento dell'azienda o di cose site al suo interno (c.d. luddismo).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame disciplina due diverse fattispecie criminose. Il primo comma punisce il delitto di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, che si sostanzia sia nella condotta di chi, con lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento delle attività lavorative, invada od occupi volontariamente l'altrui azienda agricola o industriale, sia in quella di chi, perseguendo il medesimo fine, disponga di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. Al secondo comma, invece, l'art. 508 c.p. punisce chi si renda colpevole del reato di sabotaggio, consistente nel danneggiare gli edifici adibiti ad altrui azienda agricola o industriale oppure altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il reato di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, il legislatore distingue due diverse condotte tipiche.
La prima di esse consiste nell'invadere od occupare l'altrui azienda agricola o industriale. In particolare, "invadere" significa introdursi arbitrariamente nell'azienda altrui, senza che assuma alcuna rilevanza la modalità in cui tale azione venga realizzata, a condizione, però, che non costituisca di per sé reato, poiché, in tal caso, si avrebbe un concorso di reati. Con il termine "occupare" si intende, invece, l'immettersi volontariamente nel possesso di un'azienda altrui, mentre "disporre" indica un esercizio arbitrario di diritti tipici del proprietario o del possessore su una cosa altrui. In questa prima ipotesi, peraltro, a rilevare è il luogo in cui avviene il fatto, in quanto la condotta criminosa si deve verificare dove si trova l'altrui azienda agricola o industriale, cioè nel luogo altrui in cui si ricavano i prodotti della lavorazione della terra o inerenti a qualsiasi industria, che non siano, però, destinati ad un uso strettamente personale o familiare.

Accanto a questa prima condotta, l'art. 508 c.p. punisce anche chi disponga di macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, che appartengano ad un altro soggetto. A differenza di quanto avviene nella prima ipotesi, in cui a rilevare è il luogo in cui si realizza la condotta criminosa, qui l'attenzione del legislatore ricade sull'oggetto materiale del reato. In particolare, "macchina" è qualsiasi mezzo, diverso dagli "apparecchi" e dagli "strumenti", che serva per svolgere l'attività lavorativa all'interno di aziende agricole o industriali, come, ad es., i trattori o le trebbiatrici, mentre con "scorta" si intende far riferimento ad ogni cosa necessaria alla produzione agricola o industriale.

Anche l'evento tipico è diverso in relazione alle due diverse condotte punite dalla norma in esame. Nel primo caso, esso consiste nella relazione, prima inesistente, che si instaura tra l'altrui azienda ed il soggetto agente, come conseguenza della sua invasione od occupazione. Nel secondo caso, invece, l'evento è rappresentato dalla relazione, anch'essa prima inesistente, che si viene a creare tra le altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti e l'agente, che ne disponga in modo arbitrario.

Alla luce di ciò, il delitto si considera consumato, alternativamente, nel momento in cui il soggetto abbia invaso od occupato l'altrui azienda, oppure non appena abbia disposto di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti. Occorre, però, precisare che, nel caso in cui l'azione criminosa sia rivolta a più oggetti, il reato si considera unico qualora sia realizzato all'interno di un contesto unitario, altrimenti si ha un concorso di reati. Si può, inoltre, avere un concorso di reati anche nel caso in cui vengano poste in essere entrambe le condotte delineate dall'art. 508 c.p.
È configurabile il tentativo in entrambe le ipotesi considerate dalla norma, qualora l'evento non si verifichi per cause estranee all'agente.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico del delitto in esame, il legislatore richiede la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico. Il soggetto, dunque, deve volontariamente invadere od occupare l'azienda altrui, oppure disporre di macchine, scorte, apparecchi o strumenti altrui, con lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro.

Il delitto di sabotaggio, di cui al comma 2, si sostanzia, invece, nella condotta di chi danneggi volontariamente edifici adibiti ad azienda agricola o industriale altrui, oppure altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.
Si tratta, tuttavia, di una fattispecie a carattere sussidiario, in quanto risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

La condotta tipica del sabotaggio consiste nel compimento di atti o nell'impiego di mezzi con cui l'agente, in modo arbitrario, distrugga, disperda, deteriori o renda, del tutto o in parte, inservibili edifici adibiti ad altrui azienda agricola o industriale, oppure altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. Tale elencazione indica quelli che sono i possibili oggetti materiali del delitto in esame, ed è da considerarsi tassativa.

Per quanto riguarda l'evento tipico, esso è costituito dal danneggiamento di una delle cose tassativamente indicate dalla norma come oggetto materiale del reato, il quale sia provocato dalla condotta criminosa attuata dal soggetto agente.
Il sabotaggio si considera, dunque, consumato, nel momento in cui si verifica il danneggiamento di una delle cose indicate dalla norma. È possibile avere un mero tentativo, nel caso in cui l'evento non si verifichi per cause estranee all'agente.
Il delitto si considera unico qualora, nell'ambito di uno stesso contesto di azione, l'agente danneggi più di un bene tra quelli indicati dall'art. 508 c.p.; tuttavia, se l'agente ha posto in essere anche una delle condotte punite dal primo comma della norma in esame, essa concorre con il sabotaggio.

A differenza di quanto disposto al comma 1, il reato di sabotaggio non richiede la sussistenza di un dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico, inteso quale volontà di danneggiare una delle cose costituenti oggetto materiale del delitto.

Ad entrambe le fattispecie disciplinate dalla disposizione in esame, risultano applicabili le circostanze aggravanti speciali sono previste dagli articoli 510 e 511 del c.p.

Una condanna per uno dei delitti di cui all'art. 508 c.p. comporta, ai sensi dell'art. 512 c.p., l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA




Massime relative all'art. 508 Codice Penale

Cass. pen. n. 27949/2020

Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme, tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali, di cui all'art. 508, primo comma, cod. pen., e quello di sabotaggio, previsto dal secondo comma della medesima norma, che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali aziende.

Cass. pen. n. 176/1966

Il dolo specifico richiesto dall'art. 508 c.p. non restringe l'ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall'intento d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all'articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.

Cass. pen. n. 143/1966

Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell'altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.

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