Cassazione penale Sez. III sentenza n. 176 del 25 gennaio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo specifico richiesto dall'art. 508 c.p. non restringe l'ipotizzabilitą della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall'intento d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sģ da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all'articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.

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