Cassazione penale Sez. III sentenza n. 143 del 24 gennaio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sabotaggio č un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attivitā delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell'altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.

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