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Articolo 510 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 510 Codice Penale

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra(1), ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

Note

(1) Viene qui presupposto uno stato formale di belligeranza dichiarato oppure un pericolo imminente di guerra, la quale deve poi verificarsi realmente.

Ratio Legis

Il legislatore ha ritenuto che l'ordinamento economico dovesse essere particolarmente tutelato in caso di guerra, di qui l'introduzione di circostanze di carattere oggettivo, speciali, ad efficacia comune.

Spiegazione dell'art. 510 Codice Penale

La norma in esame prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti di sciopero e serrata siano commessi in tempo di guerra (art. 310), determinando in tal modo un aumento della difficoltà nella gestione della crisi bellica.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui lo sciopero o la serrata abbiano causato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

La circostanza aggravante in oggetto non ha in pratica mai trovato applicazione, da un lato a causa del riconoscimento costituzionale della libertà di sciopero, e, dall'altro lato, per la difficoltà di riconosce natura causale allo sciopero nei casi in cui avvengano dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

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