(massima n. 2)
Nello stabilire se le minacce mafiose siano riconducibili, alternativamente, alla fattispecie di cui all'ormai abrogato secondo comma dell'art. 289 cod. pen., quale fatto diretto a turbare l'esercizio delle attribuzioni costituzionali riconosciute al Governo della Repubblica, o alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 338 cod. pen., quale minaccia ad un corpo politico, al fine di turbarne l'attivitą, č irrilevante la nozione di «corpo» di cui all'art. 338 cod. pen., con il quale si designa, al pari della nozione omologa che figura nell'art. 342 cod. pen., qualsiasi autoritą costituita in collegio che eserciti una delle funzioni ivi indicate, in modo da esprimere una volontą unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontą concorrano. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. č, infatti, configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale, non in presenza dello stesso organo riunito, essendo sufficienti la coscienza e volontą dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attivitą. Il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui la minaccia, diretta al corpo politico nella sua integralitą, č percepita da almeno un suo componente.