Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45506 del 27 aprile 2023

(6 massime)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 c.p. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).

(massima n. 2)

 Nello stabilire se le minacce mafiose siano riconducibili, alternativamente, alla fattispecie di cui all'ormai abrogato secondo comma dell'art. 289 cod. pen., quale fatto diretto a turbare l'esercizio delle attribuzioni costituzionali riconosciute al Governo della Repubblica, o alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 338 cod. pen., quale minaccia ad un corpo politico, al fine di turbarne l'attività, è irrilevante la nozione di «corpo» di cui all'art. 338 cod. pen., con il quale si designa, al pari della nozione omologa che figura nell'art. 342 cod. pen., qualsiasi autorità costituita in collegio che eserciti una delle funzioni ivi indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. è, infatti, configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale, non in presenza dello stesso organo riunito, essendo sufficienti la coscienza e volontà dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività. Il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui la minaccia, diretta al corpo politico nella sua integralità, è percepita da almeno un suo componente. 

(massima n. 3)

Il Governo della Repubblica, in quanto organo collegiale che svolge funzioni politiche nell'assetto costituzionale, è ricompreso nella nozione di «corpo politico» di cui all'art. 338 cod. pen.

(massima n. 4)

Il reato di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche quando la minaccia o la violenza sono rivolte ai danni di un singolo componente del corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora la condotta sia sorretta dalla finalità di impedimento o di turbativa dell'attività dell'intero collegio.(Vedi: Sez. 6, n. 2810 del 15/10/1994, rv. 201076-01).

(massima n. 5)

E' configurabile il tentativo del delitto di minaccia ad un corpo politico quando il reato sia stato commesso mediante un processo esecutivo frazionabile. (Fattispecie nella quale la minaccia da parte dei vertici dell'organizzazione mafiosa ai danni del Governo, consistita nel prospettare l'ottenimento di benefici di varia natura quale condizione ineludibile per porre fine alla strategia «stragista» era, poi, destinata ad essere trasmessa da terzi ad esponenti del Governo, per condizionarne l'attività).

(massima n. 6)

In caso di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, il contemperamento tra l'inviolabilità della Sede in cui è esercitata la funzione di Capo dello Stato, garantita dalla Costituzione, e il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione al proprio processo è realizzato, esclusivamente, attraverso la leale collaborazione tra poteri dello Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che non si configura alcuna nullità qualora, nell'esercizio delle prerogative Presidenziali, non sia consentito all'imputato di assistere all'assunzione ai sensi dell'art. 205 cod. proc. pen. della testimonianza del Presidente della Repubblica). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Assise Appello Palermo, 23/09/2021)

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