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Articolo 339 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Dispositivo dell'art. 339 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio(1).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1 della legge 3 luglio 2017, n. 105.

Spiegazione dell'art. 339 bis Codice Penale

La norma in oggetto disciplina una circostanza aggravante specifica dei reati elencati, qualora gli atti di violenza o di minaccia abbiano natura ritorsiva, ovvero messi in atto per vendicarsi di un atto politico del soggetto passivo o per qualsiasi altro motivo.

Per avere natura ritorsiva, il fatto che ha fatto sorgere l'intento criminoso del colpevole deve essere riferito ad un atto compiuto per via dell'ufficio pubblico ricoperto.


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