Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9106 del 25 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilitą in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia.

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