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Articolo 317 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 317 bis Codice Penale

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter(1), 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici(2) e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni(3).

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni(4).

Note

(1) L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto il riferimento agli articoli 319 e 319 ter.
(2) L'interdizione perpetua è prevista anche per il privato concorrente, aspetto fortemente criticato dalla dottrina, che ritiene che così venga meno l'obbiettivo di perseguire direttamente i pubblici funzionari.
(3) La pena accessoria segue anche alla condanna per la tentata concussione.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. m) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

Ratio Legis

La pena accessoria qui trova la propria ratio nell'esigenza di punire maggiormente coloro che, esercitando una pubblica funzione, abbiano danneggiato la P.A..

Spiegazione dell'art. 317 bis Codice Penale

Data la strumentalizzazione dei pubblici poteri per i fini illeciti di cui alle norme elencate, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere l'applicazione diretta ed obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (artt. 20 e ss.).
Nondimeno, qualora il disvalore penale sia minore, e dunque venga inflitta una pena inferiore ai tre anni di reclusione, la condanna importa solamente l'interdizione temporanea (art. 28).

Massime relative all'art. 317 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 14238/2023

La possibilità, per il giudice che emetta sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento c.d. allargato, purché siano esplicitate, sia nell'uno che nell'altro caso, le ragioni di tale applicazione.

Cass. pen. n. 19108/2021

In tema di pene accessorie, la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., va determinata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all'art. 37 cod. pen., anche in caso di applicabilità, "ratione temporis", della formulazione dell'art. 317-bis precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Cass. pen. n. 16508/2020

In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicchè la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale.

Cass. pen. n. 5457/2018

In tema di corruzione, non trova applicazione nei confronti del corruttore la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dal momento che l'art. 317-bis cod. pen., nel testo antecedente alla novella, non conteneva alcun riferimento alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 321 cod. pen.

Cass. pen. n. 12228/2014

Sebbene l'art. 317-bis cod. pen., modificato dalla l. n. 190 del 2012, non prevede tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri. (In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen.).

Cass. pen. n. 48526/2009

Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie. (La Corte ha escluso, in conformità a detto principio, l'applicabilità, con sentenza di applicazione della pena nel limite di anni due, delle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p. in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 38 del 2006 introduttiva di detta possibilità).

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