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Articolo 346 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Traffico di influenze illecite

Dispositivo dell'art. 346 bis Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
(2) Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.
(3) Vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione esclude appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2 019 n. 3.

Ratio Legis

La norma in commento ritrova la propria ratio nella volontà di punire quelle attività di intermediazioni realizzate da un soggetto terzo (mediatore) tra privato e pubblico funzionario in un momento prodromico al perfezionamento dell’accordo con il pubblico agente.

Spiegazione dell'art. 346 bis Codice Penale

L’art. 346-bis c.p. è stato introdotto dalla L. n. 190 del 2012, poi modificato prima con la L. n. 3 del 2019 e, da ultimo, sostituito con la L. n. 114 del 2024 (c.d. Legge Nordio).
A seguito del 2019, il legislatore ha ampliato l’ambito di operatività del delitto in esame, abrogando il reato di millantato credito (art. 346 del c.p.) e facendo rientrare le condotte prima punite dall’abrogato art. 346 c.p. nel reato di traffico di influenze illecite.
Però, nel 2024, dopo la sostituzione ad opera della Legge Nordio, l’ambito di applicazione del delitto in commento è stato limitato.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio, il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato comune poiché soggetto attivo (il c.d. mediatore) può essere “chiunque”.
Il nuovo comma 4 prevede una circostanza aggravante se il mediatore è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o se riveste una delle qualifiche di cui all’art. 322 bis del c.p..

Soggetto passivo può essere la P.A. cui appartiene il pubblico funzionario indicato dal mediatore, nonché la persona del pubblico funzionario.

Invece, il terzo privato non rientra tra i soggetti passivi in quanto, ai sensi del nuovo comma 3, è punito anche il privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

Rispetto alla condotta criminosa, la norma in esame prevede due ipotesi.

Innanzitutto, è punito il soggetto (c.d. mediatore) che, utilizzando relazioni esistenti con un agente pubblico, si fa dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica per remunerare l’agente pubblico in relazione all’esercizio delle sue funzioni. È l’ipotesi della mediazione c.d. gratuita: il mediatore si fa dare denaro o altra utilità economica non per sé o altri, ma per remunerare il pubblico ufficiale.

In secondo luogo, è punito il soggetto (mediatore) che, utilizzando relazioni esistenti con un agente pubblico, fa dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per realizzare un’altra mediazione illecita. È l’ipotesi della mediazione c.d. onerosa: cioè, il mediatore trattiene per sé o per altri la remunerazione.

Entrambi i casi presuppongono l’utilizzo di una relazione (ad esempio, amicale, professionale) tra il mediatore e il funzionario pubblico. Mentre la precedente formulazione dell’art. 346-bis c.p. puniva chi sfruttava o vantava relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, l’attuale disciplina richiede che le relazioni tra mediatore e pubblico funzionario siano effettivamente esistenti ed effettivamente utilizzate (e non soltanto asserite e vantate).

All’utilizzo della relazione consegue l’evento dell’indebita dazione o promessa di denaro o altra utilità economica per sé o per altri. Rispetto a quanto previsto prima del 2024, l’utilità data o promessa al mediatore deve ora essere economica (ad esempio, non è punibile chi fa dare o promettere, a sé o ad altri, un rapporto sessuale).

Con riguardo alla seconda ipotesi prevista dalla norma, il nuovo comma 2 definisce “altra mediazione illecita” come la mediazione per portare il pubblico agente a compiere un “atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”.

Questa nuova specificazione della “mediazione illecita” serve a non includere la c.d. attività di lobbying nell’ambito di operatività del delitto: ossia, l’attività lecita di mero influenzamento esercitata dai gruppi di pressione.

Peraltro, l’art. 346-bis c.p. presenta una clausola di riserva in forza della quale la fattispecie in esame ha carattere sussidiario rispetto a quella di concorso nei reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari (art. 318 del c.p., art. 319 del c.p. e art. 319 ter del c.p., nonché art. 322 bis del c.p.). Infatti, il reato di traffico di influenze illecite sanziona condotte prodromiche alla consumazione del delitto di corruzione: se l’accordo con il pubblico funzionario si realizza, le condotte punite dall’art. 346-bis c.p. diventano un mero antefatto assorbito nei delitti più gravi richiamati dalla clausola di riserva.

Quanto all’elemento soggettivo, prima del 2024, era richiesto il dolo generico. Dopo la Legge Nordio, è richiesto il dolo intenzionale con riguardo all’utilizzo delle relazioni (come si evince dall’uso dell’avverbio “intenzionalmente”) e specifico per la destinazione della remunerazione.

Massime relative all'art. 346 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 17475/2025

La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis c.p. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la mediazione onerosa finalizzata al compimento di ipotesi abrogate di abuso di ufficio non è più punibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.).

Cass. pen. n. 19357/2024

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

Cass. pen. n. 16672/2023

Non è configurabile il reato di traffico di influenze nell'ipotesi in cui, al fine di dare esecuzione ad un accordo corruttivo (nella specie, strumentale ad eludere i controlli di polizia previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero) ed in stretta connessione finalistica e temporale con esso, il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore.

Cass. pen. n. 20935/2022

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente.

Cass. pen. n. 23407/2022

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.

Cass. pen. n. 1182/2021

In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.

Cass. pen. n. 40518/2021

In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Cass. pen. n. 26437/2021

Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).

Cass. pen. n. 1869/2020

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma 2, cod. proc. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate).

Cass. pen. n. 17980/2019

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.

Cass. pen. n. 53332/2017

Il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) si distingue da quello di millantato credito (art. 346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente debbono essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; del che dev'essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 346 bis c.p. e non quello di cui all'art. 346 c.p. in un caso in cui un ufficiale di polizia giudiziaria, avendo ricevuto una denuncia di reato da parte di un privato, aveva chiesto e ottenuto da quest'ultimo la corresponsione di una somma di danaro con la quale, a suo dire, avrebbe dovuto comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica che aveva in carico il procedimento, onde far sì che lo stesso venisse portato avanti con sollecitudine).

Cass. pen. n. 4113/2017

Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).

Cass. pen. n. 51688/2014

Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale.

Cass. pen. n. 29789/2013

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

Cass. pen. n. 11808/2013

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.

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