Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713], la libertà vigilata può essere ordinata(1):
Note
(1)
Nell'esercizio del potere discrezionale il giudice deve motivare la sua scelta, fondata sul giudizio di pericolosità sociale che può desumersi anche da semplici indizi.
(2)
Le ipotesi cui fa riferimento tale numero sono il reato impossibile (v. 49) e l'accordo per commettere un delitto e l'istigazione non accolta a commettere un delitto (v. 115). Si tratta di casi in cui l'applicazione della misura spetta al giudice competente per il reato contestato e non al giudice di sorveglianza.