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Articolo 229 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Dispositivo dell'art. 229 Codice Penale

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713], la libertà vigilata può essere ordinata(1):

  1. 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
  2. 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [49, 115](2).

Note

(1) Nell'esercizio del potere discrezionale il giudice deve motivare la sua scelta, fondata sul giudizio di pericolosità sociale che può desumersi anche da semplici indizi.
(2) Le ipotesi cui fa riferimento tale numero sono il reato impossibile (v. 49) e l'accordo per commettere un delitto e l'istigazione non accolta a commettere un delitto (v. 115). Si tratta di casi in cui l'applicazione della misura spetta al giudice competente per il reato contestato e non al giudice di sorveglianza.

Ratio Legis

La libertà vigilata facoltativa ha essenzialmente due funzioni. Infatti da un parte tende alla difesa sociale, rispondendo così ad una finalità di prevenzione generale, dall'altra garantisce anche la finalità di prevenzione speciale, destinata all'assistenza della persona sottoposta alla misura.

Spiegazione dell'art. 229 Codice Penale

La norma in esame stabilisce i casi in cui la libertà vigilata (art. 228) può essere ordinata, conferendo quindi al giudice un potere discrezionale in merito, e stabilendo al contempo che non può per contro essere applicata se non in presenza dei seguenti presupposti:

  • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;


  • nei casi di reato impossibile (art. 49), in cui, a prescindere dalla commissione di un reato (data l'inidoneità dell'azione), il soggetto può essere sottoposto a misure di sicurezza, di accordo criminoso non eseguito ovvero nel caso di istigazione a commettere un delitto, se l'istigazione non viene accolta (art. 115).

Ad ogni modo, come per tutte le misure di sicurezza, è necessario un accertamento della attuale pericolosità sociale del soggetto, non vigendo più alcuna presunzione in merito (v. art. [[n204]]).

Va inoltre specificato che, nei casi in cui la libertà vigilata può essere ordinata in relazione all'entità della pena della reclusione inflitta si deve avere riguardo, nell'ipotesi di condanna per più reati con la medesima sentenza, alla pena complessiva risultante dal cumulo e non alla pena inflitta per ogni singolo reato.


Massime relative all'art. 229 Codice Penale

Cass. pen. n. 33591/2015

A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 c.p., ricorrendo uno dei casi dell'art. 230 c.p., il giudice è tenuto ad applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata, solo una volta accertata la pericolosità sociale. Invece, nelle ipotesi previste dall'art. 229 c.p., pur riconosciuta come esistente la pericolosità sociale del reo, il giudice può decidere di non infliggere la misura, purché tale scelta sia adeguatamente motivata in ragione dello spessore e del grado della pericolosità sociale del reo e della mancanza di necessaria "proporzionalità" della misura al significato dei reati commessi e prevedibili.

Fonti:

Cass. pen. n. 25830/2015

In tema di misure di sicurezza personali, costituiscono presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229, n. 2. cod. pen., la realizzazione di un cosiddetto "quasi reato", la volontarietà del comportamento e la pericolosità del soggetto, che il giudice deve accertare secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo.

Cass. pen. n. 3976/1988

La libertà vigilata facoltativa può essere ordinata dal giudice, ai sensi dell'art. 229 n. 1 c.p., in correlazione al giudizio di pericolosità e indipendentemente da qualsiasi contestazione delle circostanze che possono importare la applicazione delle misure di sicurezza, quando la condanna superi un anno di reclusione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa contestazione della pericolosità sociale).

Cass. pen. n. 11089/1987

I presupposti per l'applicazione della misura della libertà vigilata ai sensi dell'art. 229, n. 2, c.p. sono: sussistenza obiettiva di un cosiddetto quasi reato; volontarietà del comportamento; sussistenza della pericolosità, da accertarsi in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 2794/1986

Nel caso in cui il procuratore della Repubblica, essendosi iniziata l'azione penale, intenda richiedere l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex artt. 115 e 229, n. 2, c.p. è tenuto a rivolgere la domanda al giudice competente a conoscere del reato contenuto e non già al giudice di sorveglianza. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra il giudice istruttore ed il giudice di sorveglianza).

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