Chiunque esercita un mestiere girovago(1) senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258(2).
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
[La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
- 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;
- 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.](2)
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Si rimanda all'art. 121 del T.u.l.p.s. per un'elencazione, non tassativa, dei mestieri riconosciuti.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  Tale disposizione è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), della l. 24 novembre 1981, n. 689. Il terzo comma, che prevedeva l'ipotesi aggravata, deve pertanto ritenersi implicitamente abrogato.
                
                          
            
                           
         
      

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