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Articolo 692 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Detenzione di misure e pesi illegali

Dispositivo dell'art. 692 Codice Penale

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene(1) misure o pesi(2) [472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.](3)

Note

(1) E' sufficiente che i pesi e le misure siano detenuti in ragione della naturale destinazione, a nulla valendo la ragione della loro detenzione.
(2) Si ricordi che i pesi non devono essere né alterati né contraffatti, in questi casi infatti viene ad applicarsi il reato ex art. 472.
(3) Tale comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, della l. 25 giugno 1999, n. 205.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare il corretto svolgimento delle attività commerciale e quindi a garantire il bene pubblico del commercio.

Spiegazione dell'art. 692 Codice Penale

La norma in oggetto punisce condotte eventualmente prodromiche alla commissione di reati contro il patrimonio, come ad esempio la truffa (art. 640.

L'utilizzo di pesi o misure falsate può infatti determinare non solo un illecito di natura contrattuale, ma anche un fattispecie di reato in contratto, in cui viene punita la non corretta formazione della volontà contrattuale, tramite il dolo di una delle parti.

Trattasi dunque di reato di pericolo presunto, in cui il giudice non è tenuto ad accertare un effettiva messa in pericolo per altri interessi penalmente rilevanti, dovendo limitarsi ad accertare il non corretto funzionamento dei dispositivi per la pesa o per la misurazione.

Qualora si realizzino gli estremi del delitto di truffa, la fattispecie contravvenzionale in esame viene assorbita.

Massime relative all'art. 692 Codice Penale

Cass. pen. n. 13527/1980

Per la punibilità del reato previsto dall'art. 692 c.p. (detenzione di misure e pesi illegali) è sufficiente la colpa.

Cass. pen. n. 42/1974

L'obbligo di sottoporre a verificazione periodica i pesi e le misure stabilito dall'art. 12 del T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, riguarda tutti coloro che risultano iscritti nello stato degli utenti formato dalla giunta comunale a norma dell'art. 18 dello stesso testo unico. Infatti, poiché contro tale stato è ammesso ricorso nei modi stabiliti dal regolamento, l'iscrizione nell'elenco degli utenti, compilato e pubblicato a norma di legge, ha valore di presunzione legale del possesso di strumenti metrici da parte dell'iscritto, indipendentemente dall'uso degli strumenti stessi. Di conseguenza, sino a quando la persona iscritta non abbia ottenuto l'annullamento dell'iscrizione nello stato degli utenti, tale iscrizione ha carattere vincolante per l'autorità giudiziaria alla quale è precluso il potere di indagare sulla sussistenza delle condizioni che legittimano l'iscrizione stessa, in quanto tale indagine si tradurrebbe in un inammissibile controllo nel merito di un atto amministrativo.

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