Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228](1).
Note
(1)
Si tratta di una misura di sicurezza, la cui applicazione non richiede una declaratoria di delinquenza qualificata né che vi sia un'incidenza obbligatoria derivante da precedenti penali.


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