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Articolo 701 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Misura di sicurezza

Dispositivo dell'art. 701 Codice Penale

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228](1).

Note

(1) Si tratta di una misura di sicurezza, la cui applicazione non richiede una declaratoria di delinquenza qualificata né che vi sia un'incidenza obbligatoria derivante da precedenti penali.

Ratio Legis

L'applicazione della misura della libertà vigilata trova il proprio fondamento nel maggior allarme sociale ravvisabile in tali ipotesi.

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