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Articolo 727 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

Dispositivo dell'art. 727 Codice di procedura penale

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorità richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo(1).

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorità giudiziaria indica all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti.

Note

(1) Il comma 8 è stato modificato dall'art. 2-bis, comma 3, lettera d) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

La norma, subordinando l'inoltro all'autorità straniera ad una valutazione del ministro della giustizia, trova il proprio fondamento nella volontà di mantenere una competenza delle autorità italiane anche nel caso di rogatorie attive.

Spiegazione dell'art. 727 Codice di procedura penale

Per quanto concerne le rogatorie attive, la richiesta destinata all'estero è affidata all'autorità giudiziaria procedente, al quale spetta valutare in merito alla necessità di coinvolgere l'autorità giudiziaria straniera ai fini di acquisire materiale probatorio, oppure per comunicazioni e notificazioni.

La legittimazione attiva a presentare la richiesta spetta ai giudici ed ai magistrati del pubblico ministero. Dal contenuto letterale della norma si evince con chiarezza che, oltre al pubblico ministero (cui incombe oltretutto l'obbligo di darne comunicazione al procuratore nazionale antimafia nei casi di cui all'art. 51, comma 3 bis), la facoltà di chiedere l'esecuzione di una rogatoria spetta al giudice per le indagini preliminari, a quello dell'udienza preliminare al giudice del dibattimento, al giudice dell'esecuzione ed al magistrato di sorveglianza, per gli atti di propria competenza.

Il difensore dell'imputato è privo invece della legittimazione attiva, e tutt'al più può sollecitare la rogatoria agli organi suindicati.

Venendo alle competenze del Ministro della giustizia, quest'ultimo è tenuto a provvedere all'inoltro della richiesta all'autorità estera, entro trenta giorni dalla ricezione, comunicando la data di ricezione e l'avvenuto inoltro all'autorità richiedente.

Egli può bloccare con decreto (da ritenersi necessariamente motivato) la procedura solamente nei casi e nei limiti stabiliti di volta in volta dalle convenzioni internazionali. Solamente nei rapporti con stati non membri dell'UE, tale potere può essere esercitato, oltre che nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, anche quando vi sia pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

In caso di inerzia del Ministro della giustizia protratta oltre i trenta giorni, l'autorità giudiziaria provvede direttamente all'inoltro presso ente diplomatico o consolare italiano, informandone in Ministro. L'inoltro diretto è possibile altresì nei casi urgenti, dopo che copia della richiesta è stata inoltrata e ricevuta dal Ministro, e quando un accordo internazionale o una convenzione internazionale lo preveda. In tale ultima ipotesi, nei rapporti con Stati non membri dell'UE, l'autorità giudiziaria provvede direttamente alla richiesta, una volta trascorsi dieci giorni dalla ricezione della relativa copia da parte del Ministro della giustizia.

Massime relative all'art. 727 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24305/2017

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, rientra nella giurisdizione italiana, e può dunque essere legittimamente autorizzata, la captazione di comunicazioni telefoniche che si svolgano attraverso utenze estere tra interlocutori che si trovino al di fuori del territorio dello Stato, allorquando il flusso comunicativo transiti comunque nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente. (Fattispecie di intercettazione di comunicazione fra due interlocutori l'uno posizionato nell'isola di Malta e l'altro negli Emirati Arabi, in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione EDU - nella parte in cui richiede che le disposizioni limitative siano accessibili alla persona interessata che deve poterne prevedere le conseguenze per sé - osservando che la presenza di una affidabile descrizione dei nodi della rete telefonica mondiale permette di prevedere che il passaggio dei dati trasmessi in occasione di una determinata connessione telefonica, attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diverso da quello di invio e ricezione, rende tecnicabile possibile e giuridicamente lecita la captazione).

Cass. pen. n. 2173/2017

In tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento impugnato che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni ambientali disposte ed acquisite dall'autorità olandese, essendo la procedura penale olandese in tema di intercettazioni conforme ai principi garantiti dall'art. 15 della Costituzione).

Cass. pen. n. 17379/2015

In tema di assistenza giudiziaria, il verbale di esame testimoniale assunto a seguito di rogatoria all'estero è utilizzabile anche se non è stato preceduto dall'avviso di svolgimento della prova ed ha impedito al difensore dell'imputato di assistervi, in quanto ai sensi degli artt. 727, comma quinto bis, e 729 c.p.p. l'inutilizzabilità si verifica soltanto se la rogatoria è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione, salvo che la loro inosservanza integri comunque una violazione delle norme di ordine pubblico e buon costume. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa acquisite all'estero senza preventivo avviso alla autorità giudiziaria italiana del giorno e del luogo di acquisizione della prova, poiché l'art. 4 della Convenzione di Strasburgo sulla assistenza giudiziaria prevede espressamente che l'Autorità richiedente e le persone in causa possono assistere all'esecuzione dell'attività rogata se l'Autorità richiesta lo consenta).

Cass. pen. n. 51127/2013

Non sono affette da inutilizzabilità cosiddetta patologica e sono pertanto utilizzabili dal giudice italiano con il consenso delle parti le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attesa l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale.

Cass. pen. n. 6346/2013

Sono utilizzabili dal giudice italiano le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attese l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale. (Fattispecie relativa ad informative consegnate presso la sede di Eurojust all'Aja ed utilizzate in giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 8588/2008

In tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autorità giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana della relativa documentazione e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservino al riguardo, si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero della giustizia svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autorità' giudiziaria rogante.

Cass. pen. n. 37646/2004

Non comporta violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (La Corte ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento — convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un «nodo» posto in Italia —, in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile).

Cass. pen. n. 32924/2004

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento-convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia — non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

Cass. pen. n. 23112/2004

Spetta al giudice del riesame, investito della richiesta di revoca di un sequestro preventivo eseguito all'estero, a seguito di rogatoria internazionale, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità, concernenti l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, sulla base della normativa interna e non già della disciplina convenzionale afferente alle modalità di avvio dell'istanza di collaborazione giudiziaria per la materiale esecuzione della misura cautelare adottata.

Cass. pen. n. 21420/2003

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, anche una richiesta di assistenza giudiziaria all'estero per l'esecuzione di un sequestro probatorio, in quanto presuppone un provvedimento, sia pure solo implicito, dell'autorità giudiziaria italiana, è impugnabile mediante istanza di riesame dinanzi a quest'ultima, unica competente a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento della misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza.

Cass. pen. n. 3375/2003

In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sè l'inutilizzabilità degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, c.p.p., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalità diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autorità giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).

Cass. pen. n. 41534/2002

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è legittima l'acquisizione all'estero da parte della polizia italiana di documentazione in collaborazione con le autorità locali, secondo modalità prescindenti dall'espletamento di rogatorie internazionali, in una fase antecedente l'accertamento della notitia criminis, nella quale non trovano ancora spazio le garanzie di cui all'art. 727 e segg. c.p.p. (in applicazione di tale principio la Corte ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro probatorio in considerazione dell'impossibilità di accertare il fumus delicti, facendo riferimento la denuncia a documentazione acquisita all'estero «per le vie brevi» e attraverso canali riservati, secondo modalità estranee al codice di rito).

Cass. pen. n. 5447/2002

In tema di rogatorie internazionali, è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 c.p.p., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.

Cass. pen. n. 3383/2002

In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all'esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all'estero del potere giurisdizionale, in quanto l'espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della ex loci. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all'autorità giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validità non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullità dall'art. 178 lett. a) c.p.p., relative alle condizioni di capacità del giudice e alla costituzione dei collegi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta davanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della corte di assise richiedente fosse viziata da nullità assoluta)

Cass. pen. n. 287/2000

Non si verifica l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche internazionali per violazione dell'art. 267 c.p.p. in relazione all'art. 271 dello stesso codice se la sottoposizione a intercettazione non riguardi un'utenza straniera, bensì un'utenza sita in territorio italiano dalla quale vengano fatte telefonate all'estero, così da non rendersi necessaria alcuna rogatoria internazionale a norma degli artt. 727 ss. c.p.p.

Cass. pen. n. 11109/1999

L'art. 727 c.p.p., che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero, non impedisce che, col consenso delle autorità dello Strato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale né uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Questa atipica forma di rogatoria non è sottratta alle norme convenzionali e consuetudinarie che regolano i rapporti tra gli Stati.

Cass. pen. n. 5938/1998

La competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall'autorità giudiziaria straniera, sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la legislazione italiana, è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di p.g. da quella delegati, in quanto, essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge. (Fattispecie relativa a sequestro di conti correnti, cassette di sicurezza e altri beni avvenuti, a richiesta dell'a.g. italiana, all'a.g. francese in relazione ad ipotesi di concussione).

Cass. pen. n. 5282/1997

La legge consente al pubblico ministero, immediatamente, di richiedere rogatorie all'estero, mediante i previsti canali ministeriali e diplomatici, per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, espressione da intendere lato sensu, e cioè comprensiva dell'attività investigativa (indagini) funzionale alla pubblica accusa, che addirittura, alla pari del giudice, potrà inoltrare direttamente la rogatoria stessa, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 727, comma quarto e quinto. c.p.p. (Fattispecie relativa all'acquisizione di intercettazione ambientale e di testimonianza ad opera dell'autorità giudiziaria spagnola su diretta richiesta del P.M., motivata dall'urgenza. Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i risultati dell'attività investigativa compiuta all'estero al fine dell'emissione di provvedimento di coercizione personale)

Cass. pen. n. 873/1997

L'art. 727 c.p.p. - che prevede la rogatoria internazionale per l'attività di acquisizione probatoria all'estero - non impedisce che, con il consenso delle autorità dello Stato straniero, le prove siano raccolte direttamente dall'autorità giudiziaria italiana. Di conseguenza, l'esame all'estero di testi ivi residenti, disposto nella fase dibattimentale ed eseguito direttamente dal giudice italiano, non configura, in senso tecnico-giuridico, per il principio di sovranità territoriale, un'udienza dibattimentale tenuta fuori dal territorio nazionale, né uno strumento non regolamentato di acquisizione della prova, diverso dalla rogatoria internazionale, ma una rogatoria eseguita con particolari modalità consentite dallo Stato straniero. Dall'insieme delle norme che regolano la rogatoria internazionale per l'acquisizione probatoria all'estero si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali ed inderogabili dell'ordinamento italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Da ciò consegue che per l'espletamento di tale rogatoria non è prevista la presenza dell'imputato. Ed invero tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, che pure è manifestazione del più generale diritto di difesa, che è costituzionalmente protetto, ma che è disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dal legislatore ordinario che può graduare tale diritto, nei molteplici momenti processuali, sia come tutela piena, sia soltanto come assistenza e rappresentanza defensionale.

Cass. pen. n. 3973/1996

Nell'ipotesi in cui un non iudex giudichi, la nullità che si determina è dovuta all'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità. Ne consegue che se quel non iudex ha compiuto soltanto un atto, sarà quel solo atto ad essere travolto dalla nullità, mentre, se avrà protratto la sua attività per tutta una fase — culminata in un determinato atto — tutta quella fase, ivi compreso l'atto finale, sarà stata inutiliter data. (Fattispecie in materia di attività processuale svolta all'estero — udienza preliminare — in contrasto con il disposto dell'art. 727 c.p.p.). (Trasmissione di rogatoria ad autorità straniera).

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