Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3375 del 23 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non č applicabile ai reati per la cui punibilitā č necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, č applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza.

(massima n. 2)

In tema di rogatorie all'estero, l'esecuzione parziale della rogatoria non determina di per sč l'inutilizzabilitā degli atti acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 bis, c.p.p., in quanto quest'ultima discende solo nel caso di esecuzione della rogatoria con modalitā diverse da quelle stabilite dall'ordinamento italiano indicate dall'autoritā giudiziaria rogante quando gli accordi internazionali ne consentano l'applicazione. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione degli atti di un procedimento straniero acquisiti a seguito di rogatoria, ancorché non siano state sentite, come invece richiesto dall'autoritā giudiziaria italiana, le persone che tali atti avevano redatto).

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