Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5447 del 11 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell'udienza di cui all'art. 324, comma 6 c.p.p., non implica un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'istanza, con l'effetto che il provvedimento de plano con il quale, a norma dell'art. 127, comma 9, c.p.p., va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell'udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.

(massima n. 2)

In tema di rogatorie internazionali, è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato, sicché un provvedimento giurisdizionale, per esistere giuridicamente e spiegare efficacia sul territorio di un determinato Stato, non può che essere adottato dall'autorità giudiziaria che ad esso appartiene; ne consegue che è inammissibile la richiesta di riesame, avanzata a norma dell'art. 324 c.p.p., avverso la richiesta di sequestro inoltrata all'autorità giudiziaria straniera con commissione rogatoria, in quanto l'atto assunto per rogatoria è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento.

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