Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32924 del 29 luglio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, c.p.p., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento-convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un «nodo» posto in Italia — non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano.

(massima n. 3)

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 e 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.

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