(massima n. 1)
La condotta di abbandono di animali, nella specie prevista dalla normativa regionale e punita con sanzione amministrativa, era da qualificarsi come illecito amministrativo, non potendo sussumersi sotto la previsione dell'art. 727 c.p., non integrando tale reato, neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi nč destinati alla sperimentazione, che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.