Cassazione penale Sez. I sentenza n. 46336 del 5 giugno 2023

(4 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separatamente premiate a livello sanzionatorio, elementi nella specie non individuati in misura bastevole; e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella ricognizione degli elementi medesimi, discrezionalità il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo.

(massima n. 2)

I contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni, relativi a fatti direttamente attinenti alla vita di un'associazione criminale, sono direttamente utilizzabili a carico dei conversanti, perchè espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati, mentre la reinterpretazione dei dialoghi non può avvenire nel giudizio di legittimità, a meno che il ricorrente realmente evidenzi travisamenti di lettura che possano rivestire carattere decisivo, come qui non avvenuto. (Nella specie, per la S.C., quanto ai collaboratori, la Corte di appello non ha mancato di saggiarne e attestarne la credibilità soggettiva, l'attendibilità dei narrati da loro provenienti e la loro integrabilità; nè sul punto il ricorrente articola censure mirate).

(massima n. 3)

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis c.p., comma 4, è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Nella specie, per la S.C., la stabile detenzione, da parte degli associati e nell'interesse del gruppo, è compiutamente argomentata).

(massima n. 4)

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. Lì dove vi sia un concreto impegno del politico, tale da determinare un effetto di rafforzamento della associazione, può dunque parlarsi di responsabilità per concorso esterno, ma lì dove tale impegno non vi sia (o non sia dimostrato) il soggetto che realizza versamenti di denaro a scopo elettorale risponde del solo reato di cui all'art. 416 ter c.p..

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