(massima n. 1)
La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., si configura solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione che provochi un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione č insussistente quando l'imputato, attraverso il percorso del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.