(massima n. 1)
In tema di responsabilità medica, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 189/2012 e dalla successiva L. n. 24/2017 l'indagine primaria demandata al giudice implica la corretta selezione delle linee guida cui rapportare la condotta tenuta in concreto dall' imputato al fine di poi valutare la configurabilità dell'addebito di negligenza o imperizia. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che è nell'ambito delle sue specifiche competenze professionali - nella specie di radiologa -, che l' indagine doveva essere condotta, competenze ben diverse da quelle del medico di Pronto Soccorso che, invece, la sentenza impugnata ritiene esclusivamente responsabile dell'evento letale ancorchè non imputato, al fine di valutare se la prevenuta si fosse o meno discostata dai parametri elativi all'esigibilità della prestazione richiestale, comprensiva non solo dell'esecuzione della tomografia encefalica, ma altresì del relativo referto, a fronte dei sintomi presentati dal paziente, la corretta individuazione dei quali soltanto avrebbe consentito di apprezzare la configurabilità della colpa e, a seguire, individuarne il grado e, ove rientrante nell'ambito della rilevanza penale, il nesso di causalità con la morte dell'uomo).