Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4903 del 13 settembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā medica, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 189/2012 e dalla successiva L. n. 24/2017 l'indagine primaria demandata al giudice implica la corretta selezione delle linee guida cui rapportare la condotta tenuta in concreto dall' imputato al fine di poi valutare la configurabilitā dell'addebito di negligenza o imperizia. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che č nell'ambito delle sue specifiche competenze professionali - nella specie di radiologa -, che l' indagine doveva essere condotta, competenze ben diverse da quelle del medico di Pronto Soccorso che, invece, la sentenza impugnata ritiene esclusivamente responsabile dell'evento letale ancorchč non imputato, al fine di valutare se la prevenuta si fosse o meno discostata dai parametri elativi all'esigibilitā della prestazione richiestale, comprensiva non solo dell'esecuzione della tomografia encefalica, ma altresė del relativo referto, a fronte dei sintomi presentati dal paziente, la corretta individuazione dei quali soltanto avrebbe consentito di apprezzare la configurabilitā della colpa e, a seguire, individuarne il grado e, ove rientrante nell'ambito della rilevanza penale, il nesso di causalitā con la morte dell'uomo).

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