Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4903 del 13 settembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità medica, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 189/2012 e dalla successiva L. n. 24/2017 l'indagine primaria demandata al giudice implica la corretta selezione delle linee guida cui rapportare la condotta tenuta in concreto dall' imputato al fine di poi valutare la configurabilità dell'addebito di negligenza o imperizia. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che è nell'ambito delle sue specifiche competenze professionali - nella specie di radiologa -, che l' indagine doveva essere condotta, competenze ben diverse da quelle del medico di Pronto Soccorso che, invece, la sentenza impugnata ritiene esclusivamente responsabile dell'evento letale ancorchè non imputato, al fine di valutare se la prevenuta si fosse o meno discostata dai parametri elativi all'esigibilità della prestazione richiestale, comprensiva non solo dell'esecuzione della tomografia encefalica, ma altresì del relativo referto, a fronte dei sintomi presentati dal paziente, la corretta individuazione dei quali soltanto avrebbe consentito di apprezzare la configurabilità della colpa e, a seguire, individuarne il grado e, ove rientrante nell'ambito della rilevanza penale, il nesso di causalità con la morte dell'uomo).

(massima n. 2)

In tema di correlazione tra accusa e sentenza deve farsi riferimento alla nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, di talché in tanto ne è ravvisabile la violazione in quanto vi sia stata una modificazione dell'imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato, trovandosi il fatto ritenuto in sentenza, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità. In tema di reati colposi la sua violazione non si esaurisce nella mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì estendersi al concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.