(massima n. 1)
Non dā luogo a nullitā per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperā il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.