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Articolo 620 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Annullamento senza rinvio

Dispositivo dell'art. 620 Codice di procedura penale

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

  1. a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita(1);
  2. b) se il reato non appartiene alla giurisdizione [1-3] del giudice ordinario ;
  3. c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
  4. d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
  5. e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
  6. f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
  7. g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
  8. h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale ;
  9. i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello(2);
  10. l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio(3).

Note

(1) Va rilevato che anche la formula di assoluzione piena in facto rientri tra quelle adottabili dalla corte di cassazione, pur se non espressamente menzionata.
(2) Si ricordi la regola secondo cui l'appello contro una sentenza inappellabile vale come ricorso ex art. 568, comma 5. Per cui, ex art. 621, in questo caso la corte ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso.
(3) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

Ratio Legis

La norma in esame enuclea i casi che permettono alla corte stessa di definire il processo, senza la necessità di un nuovo giudizio di merito, realizzando finalità di semplificazione dell'iter procedurale.

Spiegazione dell'art. 620 Codice di procedura penale

La norma in esame codifica in maniera tassativa le ipotesi in cui la corte di cassazione può procedere all'annullamento senza rinvio di una sentenza, senza dover rinviare la causa ad un giudice di merito, dato che evidentemente è sufficiente un giudizio di legittimità per poter tutelare efficacemente gli interessi della parte ricorrente.

L'annullamento senza rinvio opera dunque nelle seguenti ipotesi:

  • se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

  • se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come quando la giurisdizione appartenga al tribunale penale militare;

  • se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime, concretandosi una situazione di eccesso di potere, come quando il giudice ordinario annulli un atto amministrativo, attività riservata invece al giudice amministrativo;

  • se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge, come nei casi di provvedimento abnorme, non rientrante nei casi di legge (ad es. adozione di una misura cautelare non prevista da alcuna disposizione);

  • se la sentenza è nulla ex art. 522 in relazione ad un reato concorrente o ad un fatto nuovo. Trattasi di una nullità per mancata contestazione del reato concorrente o del fatto nuovo, nullità che colpisce la sola parte di sentenza (e la relativa pena) concernente il reato non contestato;

  • se la condanna è stat pronunciata per errore di persona. Una volta accertato che la sentenza è stata emessa nei confronti della persona sbagliata, la corte annulla senza rinvio;

  • se vi è contraddizione tra il provvedimento impugnato e un altro anteriore. In tali casi la cassazione ordina l'esecuzione del primo provvedimento che ha inflitto la condanna meno grave (v. art. 669), e contemporaneamente annulla il provvedimento più grave, a prescindere dalla sequenza cronologica;

  • se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello. In tal caso il giudice d'appello, invece che trasmettere direttamente gli atti alla corte di cassazione, ha erroneamente deciso, e quindi la corte di cassazione annulla tale sentenza, decidendo tamquam non esset;

  • se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena, quando ritiene superfluo il rinvio. Tale lettera rappresenta chiaramente quella che può determinare più equivoci, dato che la corte gode di ampia discrezionalità nel valutare la completezza degli elementi di fatto già acquisiti.

Massime relative all'art. 620 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 57028/2018

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito.

Cass. pen. n. 18797/2018

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello non abbia preso in considerazione la specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata, sul punto, senza rinvio, in applicazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, soltanto qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, imponendosi, diversamente, il giudizio di rinvio.

Cass. pen. n. 12391/2018

La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).

Cass. pen. n. 792/2018

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorchè non implichi alcun accertamento di fatto. (In motivazione la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale beneficio poteva essere concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputata ed alla prognosi favorevole già formulata con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena).

Cass. pen. n. 44874/2017

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.).

Cass. pen. n. 6782/2017

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, in cui la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, rilevata la necessità di operare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito).

Cass. pen. n. 15387/2016

L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.

Cass. pen. n. 15157/2014

La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana dal giudice di merito in applicazione dell'art. 73, comma primo, d.p.r. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014, e rideterminata dalla Corte ai sensi dell'originario comma quarto dell'art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi coefficienti di computo).

Cass. pen. n. 19082/2012

Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedersi ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 c.p..

Cass. pen. n. 24742/2010

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.

Cass. pen. n. 33580/2006

Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, impedisce la pronuncia di annullamento con rinvio e impone l'annullamento senza rinvio con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 40823/2004

Allorché, nelle more tra la pronuncia della sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione e la trattazione di quest'ultimo, sia intervenuta una modificazione legislativa che abbia condotto alla parziale abolizione del reato al quale la condanna si riferisce, al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale, la Corte di cassazione deve fare riferimento alla decisione impugnata, provvedendo, in caso di esito positivo della verifica, a definire il giudizio e, in caso negativo, ad annullare senza rinvio la decisione medesima, secondo la regola dell'art. 129 c.p.p. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, prevalente anche sull'ipotesi di un'opposta conclusione cui dovessero condurre accertamenti ulteriori esperibili dal giudice di merito in caso di annullamento con rinvio.

Cass. pen. n. 47289/2003

Qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base.

Cass. pen. n. 45276/2003

La nullità assoluta e insanabile del giudizio di merito, dovuta alla sua celebrazione in contumacia dell'imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, non determina l'annullamento con rinvio della sentenza, qualora quest'ultima debba essere annullata senza rinvio per vizio, testualmente rilevabile, di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non altrimenti suscettibile di rimedio, in quanto la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa è destinata a prevalere in ogni caso sull'accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei.

Nel giudizio di cassazione l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.

Cass. pen. n. 25887/2003

Allorché, nelle more tra la pronuncia della sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione e la trattazione di quest'ultimo, sia intervenuta una modificazione legislativa che abbia condotto alla parziale abolizione del reato al quale la condanna si riferisce, al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale, la Corte di cassazione deve fare riferimento alla decisione impugnata, provvedendo, in caso di esito positivo della verifica, a definire il giudizio e, in caso negativo, ad annullare senza rinvio la decisione medesima, secondo la regola dell'art. 129 c.p.p. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, prevalente anche sull'ipotesi di un'opposta conclusione cui dovessero condurre accertamenti ulteriori esperibili dal giudice di merito in caso di annullamento con rinvio.

Cass. pen. n. 17179/2002

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale).

Cass. pen. n. 30581/2001

L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento senza rinvio) deve compiere abbia inizio ex novo, con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo.

Cass. pen. n. 8412/1998

Nel caso che la Camera dei deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l'effetto inibitorio esprime un ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all'art. 620 c.p.p. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.

Cass. pen. n. 927/1997

In sede di ricorso la Cassazione deve annullare senza rinvio il capo di imputazione di una sentenza, che concerne un fatto non preveduto dalla legge come reato ed eliminare la relativa pena computata a titolo di continuazione, anche se si tratti di sentenza che ne abbia fatto applicazione su richiesta, quando il ricorrente non alleghi che l'avrebbe formulata diversamente in relazione ai capi residui, in particolare subordinandone l'efficacia alla concessione di sospensione condizionale. L'annullamento parziale in tal caso, infatti, non implica sacrificio della libertà delle parti nella scelta del rito e della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito nell'accogliere l'accordo in relazione ai suddetti residui capi.

Cass. pen. n. 634/1997

Qualora la sentenza impugnata conceda inequivocabilmente con la motivazione la sospensione condizionale della pena, mentre nel dispositivo sia omessa menzione della concessione di tale beneficio, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., limitatamente al punto concernente l'omessa dichiarazione nel dispositivo di sospensione condizionale della pena, che può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 6925/1995

La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma 1, c.p.p., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene secundum eventum.

Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., abbia irritualmente provveduto a dichiarare l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621 c.p.p., secondo il quale, nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.

Cass. pen. n. 521/1995

Il giudice di legittimità, nell'annullare la decisione del giudice di merito che erroneamente abbia dichiarato inammissibile un'impugnazione, può, in applicazione del principio di economia processuale cui è improntata la norma di cui all'art. 620, lett. e), c.p.p., procedere direttamente alla decisione su di essa qualora ritenga di poterla qualificare, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., come ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 2810/1994

La morte della persona sottoposta a misura di prevenzione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento implica l'estinzione della misura e priva di interesse il ricorso stesso, in ordine al quale la Corte di cassazione deve emettere pronuncia di non luogo a provvedere.

Cass. pen. n. 1299/1994

L'annullamento della sentenza pronunciata a seguito di «patteggiamento» implica l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto ed il giudice recepito. Ne consegue anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento; pertanto il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore, potendosi verificare o che l'accordo tra le parti venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà allora ex novo se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.

Cass. pen. n. 5020/1993

L'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie per erronea determinazione della pena concordata, dovuta a violazione delle norme in materia di esecuzione), implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno raggiunto ed il giudice lo ha recepito, comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento. Ne consegue che il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà allora ex novo se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salvo il diverso caso in cui si addivenga ad una sentenza di non luogo a procedere.

Cass. pen. n. 5166/1992

All'annullamento, da parte della Cassazione, del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, poiché si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede, in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 509/1992

Allorché l'obbligo al cui adempimento è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena inerisce alla cessazione, o non, della condotta antigiuridica che costituisce l'elemento materiale del reato di guisa che la sua osservanza farebbe solo venir meno la permanenza nell'illecito (nella specie: obbligo per il disertore di rientrare al reparto), la sentenza che abbia illegittimamente concesso la condizionale va annullata sul punto senza rinvio.

Cass. pen. n. 5247/1991

La possibilità, riconosciuta dall'art. 620 lett. l) c.p.p. alla Corte di cassazione, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito che involgano accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, che rimangono sempre operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato-base e di uno dei reati satelliti, con contestuale impossibilità di determinare la pena per l'altro reato satellite, data la mancanza, nella sentenza impugnata, di elementi da cui desumere sia la pena da eliminare in relazione ai reati amnistiati sia quella da mantenere per il residuo reato satellite).

Cass. pen. n. 2697/1991

Allorquando si sia proceduto col rito del patteggiamento e in grado di cassazione si sia verificata una causa estintiva per alcuni dei reati per i quali la pena è stata comminata (nella specie: amnistia e prescrizione) la Corte di cassazione può dichiararla, procedendo all'eliminazione delle pene per tali reati inflitte, sempre che il giudice di merito abbia in sentenza determinato la pena separatamente per ciascun reato.

Cass. pen. n. 15959/1990

Nel caso in cui sia stata processata la persona vera, ma erroneamente generalizzata con le indicazioni personali di altro soggetto e non sia stato sperimentato l'istituto della correzione di errore materiale, tale situazione processuale non può essere altrimenti risolta che con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente affinché possa procedere ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente generalizzato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non accoglibile la tesi del P.G. ricorrente che chiedeva soltanto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato, che non poteva fruirne, nel presupposto dell'incensuratezza risultante dal certificato penale relativo all'altra persona: ciò perché la sentenza sarebbe divenuta comunque irrevocabile al nome dell'altro soggetto e non dell'imputato, in effetti giudicato, né avrebbe potuto esplicare efficacia nei confronti di quest'ultimo che non figurava nel testo del titolo esecutivo).

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Anonimo .. chiede
sabato 13/01/2024
“Spett.le Brocardi.it,
Sono a chiedere il seguente parere.

L’imputato con l’atto di appello ha chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, immotivatamente rigettata dal Giudice di appello.

Con il ricorso in Cassazione, la difesa afferma che la prova documentale la cui assunzione ex art. 603 comma 1 c.p.p., è stata immotivatamente rigettata dal Giudice di appello, nonostante che il documento dimostrasse ictu oculi e in modo incontestabile che il reato per il quale l’imputato è stato condannato dalla Corte di Appello, era già prescritto dopo la sentenza di primo grado ma ancor prima dell’udienza del giudizio di appello.

Dunque il Giudice di appello ha condannato l’imputato sulla base di un giorno della consumazione del reato certamente errata.

La domanda è: il difensore dovrà chiedere l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio poiché il reato si è prescritto prima dell’emissione della sentenza di secondo grado al fine della verifica dell’effettivo giorno della commissione del reato ipotizzato, o chiedere alla Corte di cassazione di sostituirsi alla Corte di Appello e decidere sulla eccezione avanzata previa valutazione del documento in oggetto originariamente allegato all’atto di appello ?

Il Giudice di legittimità, in tema, ha affermato il principio di diritto con il quale v’è rinvio alla Corte di appello della sentenza annullata quando l’'operatività della causa estintiva non sia "pacifica", non emergendo ictu oculi dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto rientrante nelle prerogative esclusive del giudice di merito.

Ebbene nel caso di specie, il parere, dovrà tenere conto della circostanza che da un lato il documento prodotto ex art. 603 c.p.p. in effetti è in grado di dimostratore ictu oculi l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel determinare il giorno della consumazione del reato ipotizzato che per ciò permetterebbe alla Corte di cassazione di decide sulla questione senza rinvio, ma il documento in oggetto non può essere ritenuto giuridicamente quale documento soggetto alla mera ricognizione allo stato degli atti da parte della Corte di Cassazione, in quanto in fatto non ha fatto ingresso nel processo, poiché la sua richiesta di ammissione ex art. 603 comma 1 c.p.p. è stata rigettata, seppure allegato facente parte integrante dell’atto di appello.

In conclusione, la Corte di Cassazione può decidere di valutare il documento la cui richiesta di ammissione ex art. 603 c.p.p., è stata ancor prima che immotivatamente, irragionevolmente rigettata, o diversamente se accolta la censura della difesa, La Corte di cassazione dovrà annullare la sentenza impugnata affinché la Corte di Appello valuti in primis l’esistenza dei presupposti all’ammissione del documento ex art. 603 comma 1 c.p.p., e in caso di accoglimento all’assunzione previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, valutare il contenuto del documento in oggetto al fine di decidere?

Cordialità.”
Consulenza legale i 18/01/2024
Premettiamo innanzi tutto che la Corte di Cassazione può decidere solo sulla base di ciò che è presente nel fascicolo processuale.
Da ciò ne consegue, ovviamente, che la Suprema Corte non può in alcun modo tenere in considerazione un documento non accluso al fascicolo, qualsiasi sia la ragione di tale omessa acquisizione.

Ciò detto, dal tenore della richiesta di parere sembra potersi concludere che l’unica richiesta della difesa, nel caso di specie, sia quella di chiedere un annullamento con rinvio.

Stando, infatti, alla disposizione di cui all’ art. 620 del codice di rito, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio solo in caso di reato estinto (per prescrizione, in questo caso) ma tale causa estintiva dovrebbe emergere dagli atti e non da una ulteriore valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità.

Pertanto, le soluzioni sono due:

- è possibile contestare la violazione di legge connessa all’omessa riapertura dell’istruzione dibattimentale e allora dovrà chiedersi l’annullamento con rinvio al giudice dell’appello;
- laddove si dovesse ritenere il documento non essenziale ai fini della prescrizione, è possibile semplicemente contestare la violazione di legge connessa all’omessa declaratoria della prescrizione che, essendo da “ricostruire” nel merito, necessiterà comunque del rinvio al giudice titolare nel tempo in cui la causa estintiva si verificava.