Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1299 del 4 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullamento della sentenza pronunciata a seguito di «patteggiamento» implica l'esclusione della validitą dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto ed il giudice recepito. Ne consegue anche il venir meno della possibilitą, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento; pertanto il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore, potendosi verificare o che l'accordo tra le parti venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterą allora ex novo se recepirlo o meno), o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrą proseguire con il rito ordinario.

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