Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 17179 del 8 maggio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitā sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullitā processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operativitā della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullitā, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullitā dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullitā assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attivitā processuale).

(massima n. 2)

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 della Corte costituzionale - con la quale č stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui non prevede che in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneitā delle altre persone abilitate a ricevere il plico) venga data notizia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalitā prescritte, nonché in quella in cui dispone che il piego venga restituito al mittente, in ipotesi di mancato ritiro, una volta decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - produce effetti anche con riferimento alle notificazioni eseguite prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché il procedimento nel quale esse sono state effettuate non sia stato ancora definito con decisione avente autoritā di cosa giudicata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita con le formalitā contemplate dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 prima della pubblicazione della sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale dichiarativa della sua illegittimitā).

(massima n. 3)

La nullitā della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed č, pertanto, assoluta e insanabile.

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