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Articolo 676 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Altre competenze

Dispositivo dell'art. 676 Codice di procedura penale

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna(1), all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate(2) e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4(4).

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667, comma 4.
[omissis]

__________________

(1) Un esempio è rappresentato dal caso di positivo decorso del termine legalmente fissato dall'art. 445 del c.p.p. in tema di benefici collegati all'applicazione della pena su richiesta.
(2) Tale comma è stato prima sostituito dall'art. 30, del D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi dall'art. 2, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che vi introdusse le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262”, successivamente eliminate dall'art. 2, comma 9, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito nella l. 13 novembre 2008, n. 181.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2015, n. 109 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica.
(4) Comma modificato dall'art. 39, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame disciplina ulteriori ipotesi di procedimento incidentale de plano in fase esecutiva, la cui ratio si ravvisa in un principio di favore verso il condannato.

Spiegazione dell'art. 676 Codice di procedura penale

Le disposizioni del capo I del Titolo III del codice di rito delineano l’ambito cognitivo del giudice dell’esecuzione. In particolare, l’art. 676 c.p.p. si occupa delle altre competenze del giudice dell’esecuzione, non disciplinate dagli articoli precedenti.

Il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere sulle seguenti questioni:

In questi casi, il giudice dell’esecuzione provvede a norma del comma 4 dell’art. 667 del c.p.p.: ossia, con ordinanza pronunciata de plano (cioè, senza contraddittorio tra le parti), anche d’ufficio, opponibile.

Ai sensi del comma 2, posto che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca, qualora sorgano controversie sulla proprietà delle cose confiscate, trova applicazione il comma 3 dell’art. 263 del c.p.p.: ossia, la risoluzione della questione è rimessa al giudice civile.

Peraltro, il comma 3 precisa che, quando il giudice accerta l’avvenuta estinzione del reato o della pena, lo dichiara anche d’ufficio, adottando i relativi provvedimenti.

Massime relative all'art. 676 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 51820/2018

In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi divieto di reformatio in peius. (In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 31088/2018

È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi in cui la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esclude, pertanto, la natura interlocutoria della decisione).

Cass. pen. n. 23716/2017

In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto.

Cass. pen. n. 1800/2013

L'erronea applicazione, da parte del giudice di cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, quando venga dedotta in sede di legittimità, anche dalla Suprema Corte.

Cass. pen. n. 7036/2012

Qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate all'imputato, non potendo la relativa statuizione essere riesaminata per la preclusione del giudicato.

Cass. pen. n. 41078/2008

È opponibile e non ricorribile per cassazione il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti, sicché il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.

Cass. pen. n. 3877/2004

La confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 c.p.p. e non rendendosi applicabile in tale ipotesi la disciplina della revoca di cui all'art. 7 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che espressamente si riferisce al procedimento di prevenzione.

Cass. pen. n. 42978/2003

Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.

Cass. pen. n. 29022/2001

La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.

Cass. pen. n. 3596/2000

L'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

Cass. pen. n. 287/2000

In tema di sequestro probatorio, l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, comma 1, c.p.p. La competenza del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 676, comma 1, c.p.p., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate (Fattispecie nella quale la S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il tribunale — adito in sede di riesame avverso sequestro probatorio — aveva disposto la restituzione di cose sequestrate, sul presupposto che competente a conoscere della esecuzione di un provvedimento è di giudice che lo ha deliberato).

Cass. pen. n. 4077/1999

Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.

Cass. pen. n. 5409/1999

La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).

Cass. pen. n. 448/1999

Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è stata inflitta. Ciò si evince oltre che dalla formulazione letterale dell'art. 676 c.p.p., che esplicitamente fa riferimento alla estinzione del reato dopo la condanna, anche dalla necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione.

Cass. pen. n. 5455/1997

L'art. 676, comma 1, c.p.p., che prevede e disciplina le “altre competenze” del giudice dell'esecuzione, diverse da quelle specificamente indicate negli articoli precedenti, trova applicazione, per analogia, anche con riguardo al provvedimento di concessione o diniego del nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, previsto dall'art. 3, lett. d), della L. 21 novembre 1967 n. 1185 nel caso di soggetti nei cui confronti debbasi eseguire una pronuncia di condanna, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo da considerare, come tale, sempre tutelabile davanti al giudice.

Cass. pen. n. 2015/1997

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356, pur essendo obbligatoria, è tuttavia subordinata all'accertamento di precise condizioni indicate dalla stessa norma; accertamento che può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito. Ne consegue che detta confisca non può essere disposta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale, postulandosi la confiscabilità anche in sede esecutiva di beni che si assumevano in disponibilità di soggetto nei cui confronti era stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per un reato compreso fra quelli indicati nel citato art. 12 sexies, era stato disposto il sequestro preventivo di detti beni, nonostante che con la suindicata sentenza, non impugnata dal pubblico ministero, non fosse stata ordinata la loro confisca.

Cass. pen. n. 2011/1997

La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.

Cass. pen. n. 3242/1997

Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo in permanenza della fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere alcun effetto.

Cass. pen. n. 2414/1995

L'art. 676 c.p.p., che prevede altre competenze del giudice dell'esecuzione, non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiché, quanto all'estinzione del reato, si riferisce solo a quelle eccezionali, cause estintive che possono verificarsi e si verificano dopo la formazione del giudicato, come quelle previste dagli artt. 167 c.p., 445, comma 2, c.p.p., e 556, comma 3 c.p., sicché, in sede di esecuzione non sono deducibili né applicabili cause estintive del reato quali la prescrizione intervenuta prima del giudicato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza della corte d'appello che, all'esito del procedimento di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinti i reati prescritti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ma prima della sua irrevocabilità).

Cass. pen. n. 1182/1995

L'art. 676 c.p.p., nell'indicare le altre competenze affidate al giudice dell'esecuzione, tra le quali indica anche quella in ordine alla confisca, precisa che il giudice procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, per cui è tenuto a provvedere sull'istanza dell'interessato, senza formalità alcuna, con ordinanza contro la quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Nel caso in cui, chiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia della confisca, il pretore, giudice dell'esecuzione, anziché, provvedere sull'istanza in forza della norma di cui all'art. 666, con la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, abbia invece applicato la procedura di cui all'art. 666, comma 2, e gli interessati abbiano proposto ricorso per cassazione, tuttavia, poiché contro la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca l'interessato può proporre, a norma dei citati artt. 666 e 667 c.p.p., opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

Cass. pen. n. 2156/1994

I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione possono essere concessi solo dal giudice della cognizione con la sentenza o con il decreto di condanna, salvo il caso eccezionale, previsto dall'art. 671, comma 3, c.p.p., allorché venga applicata in sede esecutiva la disciplina del concorso formale o della continuazione ai reati oggetto di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione può anche decidere, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sull'avvenuta estinzione del reato per il positivo decorso del periodo di sospensione condizionale previsto dall'art. 167 c.p., purché il beneficio sia stato applicato dal giudice della cognizione).

Cass. pen. n. 1997/1993

Anche in tema di pene accessorie non discrezionali è sempre e comunque necessaria la pronuncia del giudice. E se lo stesso non vi ha provveduto con la sentenza di condanna, si dovrà provvedere in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p., salva la possibilità di ricorrere alla procedura della correzione di cui agli artt. 136 e 146 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 1308/1993

Il principio, formatosi sotto il vigore dell'art. 587 dell'abrogato codice di rito, secondo il quale il pubblico ministero può, di sua iniziativa, dare attuazione alla pena accessoria, presupposta dalla condanna giudiziale, non trova conferma nel vigente codice di procedura. Ed infatti l'art. 676, primo comma, nell'elencare analiticamente le materie che non hanno trovato specifica regolamentazione nelle disposizioni precedenti, stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alle pene accessorie, in linea con l'intento legislativo di attuare la piena giurisdizionalizzazione dell'esecuzione. L'art. 183 delle disposizioni di attuazione, di cui al D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, poi, chiarisce inequivocabilmente che quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione, se non si è provveduto con la sentenza di condanna. (Fattispecie in tema di interdizione legale).

Cass. pen. n. 1780/1992

Competente a decidere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato della sentenza è il giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Cass. pen. n. 6532/1991

La restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, non disposta nel corso del giudizio di cognizione, deve avere luogo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi degli artt. 262, comma quarto, e 263, comma sesto, nuovo c.p.p., ad opera del giudice dell'esecuzione che, a norma dell'art. 676 stesso codice, stabilirà se e a favore di chi debba essere disposta la restituzione. Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, applicando, in caso negativo, le disposizioni di cui all'art. 264 c.p.p. Affinché si possa disporre la restituzione non è sufficiente l'assenza di richieste altrui o la mancanza di prova circa l'altruità della cosa, ma occorre la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, dell'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile nel richiedente, anche se trattasi di colui al quale la cosa fu sequestrata, non essendo ravvisabile in questa materia un favor possessionis che prescinda dallo jus possidendi.

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