Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1997 del 13 novembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in tema di pene accessorie non discrezionali è sempre e comunque necessaria la pronuncia del giudice. E se lo stesso non vi ha provveduto con la sentenza di condanna, si dovrà provvedere in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p., salva la possibilità di ricorrere alla procedura della correzione di cui agli artt. 136 e 146 dello stesso codice.

(massima n. 2)

Il nuovo codice di procedura penale, a differenza del precedente, contempla all'art. 582 la figura del nuncius, incaricato di presentare l'atto di impugnazione; poiché la disposizione non specifica le modalità di manifestazione dell'incarico, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale purché, attraverso la natura o il contenuto della relazione di colui che presenta l'atto con chi lo ha sottoscritto - relazione e persone note al pubblico ufficiale addetto alla ricezione - si abbia la garanzia della autenticità della firma. (Fattispecie relativa a presentazione, considerata rituale, dell'atto di impugnazione da parte di incaricata che si era qualificata come segretaria di studio del difensore).

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